Trasparenza in Regione...

03.01.2016 15:38

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha attuato il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di documenti ed informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni sul proprio sito istituzionale.

Qui trovi il provvedimento:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33.

Si tratta di una legge importante, che prevede pesanti sanzioni pecuniarie per le amministrazioni inadempienti e precise responsabilità amministrative per i dirigenti pubblici.

L'obbligo di pubblicazione integrale dei dati da parte delle amministrazioni decorre dal 20 ottobre 2013 (sei mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento) e, per la prima volta, a tale obbligo dell'amministrazione corrisponde un parallelo "diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione", ovvero un vero e proprio "diritto alla conoscibilità" (artt. 2 e 3 del decreto).

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha anche ideato la "Bussola della trasparenza dei siti web":  https://www.magellanopa.it/ un sito dal quale potrai verificare e contribuire a monitorare tutti i siti istituzionali degli enti della PA.

Cosa puoi fare per richiedere all'amministrazione interessata il rispetto della legge?

Una volta che hai verificato di persona, o avvalendoti della "bussola", se il tuo Ente o Azienda è inadempiente, ecco cosa puoi fare:

Per prima cosa dovrai inviare, preferibilmente con una lettera raccomandata r/r, una "richiesta di accesso civico" al "responsabile della trasparenza" dell'ente, il cui nominativo dovrà essere indicato sul sito dello stesso, per richiedere la pubblicazione del documento e/o delle informazioni mancanti. Qualora il nominativo di tale ‘responsabile’ non fosse rilevabile dal sito, ci si dovrà rivolgere direttamente al dirigente del medesimo Ufficio.

L'amministrazione dovrà allora non solo pubblicare entro i successivi 30 giorni, sul suo sito istituzionale, il documento o l'informazione mancante, ma dovrà contestualmente comunicare direttamente al richiedente l'avvenuta comunicazione, "indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto".

La ritardata o mancata comunicazione di quanto richiesto, comporta che il richiedente potrà rivolgersi direttamente al dirigente dell'ufficio per far valere tutti i diritti a lui concessi dalla legge sull'accesso amministrativo (L. 241/1990), nonché dal codice sul processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010): in caso di persistente inadempienza,

infatti, ci si potrà rivolgere al Giudice amministrativo per la tutela dei propri diritti d'accesso e consultazione.

Tutti i dati previsti dal provvedimento devono essere pubblicati (in formato c.d. "aperto") e tenuti aggiornati per un periodo di almeno 5 anni, passati i quali devono essere trasferiti in un'altra apposita sezione del sito, dedicata all' "archivio", dove comunque devono continuare ad essere liberamente accessibili.