Stabilizziamo i precari ?

02.10.2017 14:52

Nel nostro Ente sono o no presenti situazioni di precariato che possono essere interessate dal percorso di stabilizzazione prevista dalla MADIA?

Il 22 giugno è entrato in vigore il decreto di riforma del lavoro pubblico, dlgs 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), che nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) punta all'obiettivo dichiarato di ridurre il precariato nella Pa.

Secondo le stime del Governo il «piano straordinario di stabilizzazione» interesserà, nel triennio 2018-2020, circa 50 mila precari contribuendo a ridurre, nel breve periodo, i rischi di una nuova condanna in sede europea a fronte di un eccessivo ricorso a forme di lavoro flessibile.

A tal fine il legislatore delegato ha tracciato due percorsi principali: stabilizzazione di dipendenti in possesso di almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto, e procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA.

In particolare, l'art. 20, co. 1, del decreto legislativo, rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", consente alla pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015 – ovvero al 28.08.2015 - con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) al 31 dicembre 2017 abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Su di un altro fronte si muove il secondo comma della norma citata, ai sensi del quale le amministrazioni potranno bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla successivamente al 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Per vederci chiaro il CSA ha chiesto a RESCHIGNA, LAUS & C. di avere informazioni URGENTI sulla situazione in essere!!!!