Servizio Mensa ... dite il vostro parere...
L’AMMINISTRAZIONE HA RIELABORATO IL TESTO DEL NUOVO DISCIPLINARE DEL SERVIZIO MENSA E CHIEDE IL PARERE.
FA INOLTRE SAPERE CHE contestualmente all'approvazione del medesimo, provvederà, a seguito di apposita intesa con le OO.SS., a modificare l'orario di compresenza nel seguente modo:
- da lunedì a giovedì la pausa pranzo potrà essere effettuata tra le ore 12,30 e le ore 14,30;
- nel giorno di completamento dell'orario settimanale la compresenza è dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI
Art. 1 (Premessa)
1. Il presente disciplinare regola le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del 23 dicembre 1999 per l’area dirigenziale e dagli articoli 45 e 46 del Contratto del 14 settembre 2000 per l’area delle categorie.
2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa attraverso l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi, secondo la normativa vigente in materia.
3. L’Amministrazione si riserva di individuare locali, all’interno dei propri edifici, da dare in concessione a terzi per attività di ristorazione, anche destinati ad uso pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia.
4. Nei casi di cui al comma 3 i concessionari dovranno essere vincolati ad accettare i buoni pasto utilizzati dai dipendenti dell’amministrazione.
Art. 2 (Diritto al servizio di mensa)
1. Hanno diritto al servizio di mensa, attraverso l'attribuzione di un solo buono pasto sostitutivo per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, aree categorie e dirigenti, che prestano attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3. Il pasto va consumato fuori dall’orario di servizio.
2. Il personale delle categorie matura il diritto al buono pasto con le seguenti modalità:
a) per le giornate da lunedì a giovedì, in presenza di servizio effettivo pari ad almeno quattro ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore, fermo restando l’orario minimo giornaliero previsto dal profilo orario di ciascun dipendente;
b) nella giornata di completamento dell’orario settimanale, in presenza di servizio effettivo pari ad almeno cinque ore, con una pausa non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore.
3. L’attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno un’ora.
4. Il personale dirigente matura il diritto al buono pasto per ogni giornata in cui presta almeno sei ore di servizio a partire dal mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane.
5. Ha diritto ad usufruire del servizio di mensa il personale in posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato presso altri enti il servizio di mensa è assicurato dall’ente presso cui lo stesso presta servizio.
6. Il personale operante ad altro titolo rispetto al comma 5 presso altri enti mantiene il diritto al servizio mensa da parte dell’Amministrazione regionale, qualora esso non venga garantito dall’ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento che dispone l’assegnazione.
7. Al personale con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro.
8. Il personale docente ha diritto al servizio di mensa nel caso di orario giornaliero con rientro pomeridiano, secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 e fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3.
9. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, di cui all’articolo 4 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 area categorie, ha diritto al servizio di mensa in relazione alla tipologia di tempo parziale effettuata, secondo i criteri indicati ai commi 1, 2 e 3.
10. Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a trenta minuti. Ai fini della maturazione del diritto al servizio di mensa, l’attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno mezz’ora.
11. Il diritto al servizio di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzata.
Art. 3 (Cause di esclusione dal servizio di mensa)
1. Non hanno diritto ad usufruire del servizio mensa i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.
2. Il personale collocato in disponibilità, a norma delle disposizioni vigenti, non ha diritto al servizio mensa.
3. Il personale cui viene applicata la disciplina del telelavoro nella forma domiciliare di cui all’articolo 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 delle categorie ha diritto al servizio di mensa esclusivamente per i giorni di rientro nella sede di lavoro, ove l’orario sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2. Permane il diritto al servizio mensa nel caso di lavoro a distanza non nella forma domiciliare.
4. Non danno diritto ad usufruire del servizio mensa tutte le assenze dal servizio giornaliere, anche in frazioni di mezza giornata, fatta eccezione per quelle previste dal comma 5.
5. Sono da considerarsi servizio effettivo, e quindi da cumularsi con l’orario di presenza ai fini dell’acquisizione del diritto al servizio di mensa, fermo restando la necessità della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2:
a) formazione autogestita docenti presso i Consorzi ex CFP;
b) assemblea sindacale;
c) partecipazione riunioni RSU (anche per i dipendenti con distacco sindacale parziale);
d) attività come rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
e) riposi giornalieri genitori.
6. Non dà diritto al servizio mensa il servizio di reperibilità di cui all’articolo 23 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 area categorie.
Art. 4 (Servizio di mensa per il personale in trasferta)
1. Il dipendente conserva il diritto al servizio sostitutivo di mensa nel caso di svolgimento di una missione di durata inferiore alle 8 ore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.
Art. 5 (Servizio di mensa per il personale operante in giorni non lavorativi)
1. Il personale chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi ha diritto al buono pasto fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2.
Art. 6 (Furto, smarrimento e deterioramento)
1. I buoni pasto non saranno sostituiti in caso di furto, smarrimento e deterioramento. Non saranno, altresì, sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità e comunque nei casi in cui non sia previsto il rimborso da parte della ditta fornitrice.
Art. 7 (Commissione interna di controllo)
1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una Commissione mensa la cui composizione è disciplinata, per ciascun ruolo organico, rispettivamente con deliberazione di Giunta e di Ufficio di Presidenza.
Art. 8 (Disposizioni finali)
1. I buoni pasto vengono erogati successivamente alla loro maturazione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare si applicano le disposizioni dei CCNL e della normativa vigente in materia.
3. Quanto previsto dal presente disciplinare si applica a decorrere dal 1° luglio 2017, ad eccezione del comma 3 dell’art. 2 che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R del presente disciplinare.