Richiesta incontro con Ass.re VIGNALE
Richiesto ufficialmente dalle OO.SS. e dalla R.S.U. un incontro urgente con l'assessere VIGNALE al fine di affrontare i molteplici punti "oscuri" relativi agli articoli inseriti nella legge Finanziaria 2013 che interessano il personale regionale, le OO.SS. scriventi richiedono di calendarizzare un incontro urgente da svolgersi già in questa settimana
Art. 14. (Norme in materia pensionistica)
1. Per gli anni 2013 e 2014, stante l’attuale situazione economico – finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale e per favorire l’ottimizzazione delle strutture organizzative, la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali e le aziende del servizio sanitario regionale per il personale del ruolo non sanitario, possono valersi della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. I posti che si liberano in corso d’anno per effetto dell’attuazione delle misure di cui al comma 1 vengono soppressi con rideterminazione annuale delle dotazioni organiche.
Art. 15. (Incentivo all’utilizzo del lavoro a tempo parziale)
1. La Regione Piemonte promuove e incentiva l’utilizzo da parte del personale regionale di tipologie di lavoro a tempo parziale nell’osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.
Art. 16. (Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)
1. Al fine di favorire i processi di riorganizzazione degli uffici regionali e di razionalizzazione dell'utilizzo del personale senza aumentare la relativa spesa, la Regione Piemonte, negli anni 2013 e 2014, può proporre al personale dell'area dirigenziale e delle categorie la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro riconoscendo un'indennità supplementare quantificata fino ad un massimo di ventiquattro mensilità.
2. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 i dipendenti a tempo indeterminato, in servizio nei ruoli regionali al 1° gennaio 2013, con un'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione di almeno venti anni. La risoluzione anticipata non si applica ai dipendenti che richiedono la risoluzione del rapporto di lavoro per trasferimento o instaurazione di rapporto di lavoro presso altra pubblica amministrazione.
3. L'accettazione da parte dell'amministrazione regionale delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro è subordinata all'aderenza delle medesime alle esigenze organizzative e finanziarie della Regione, nonché al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.
4.La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definiscono, sentita la commissione consiliare competente, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e i criteri di corresponsione dell'indennità supplementare ai dipendenti regionali, previa attuazione delle relazioni sindacali.
5. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è corrisposta in quote semestrali.
6. I posti in organico occupati dai dipendenti, sia dell'area dirigenziale che delle categorie, lasciati
vacanti a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono soppressi.
7. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce l’ulteriore caso di esclusione dal beneficio della
risoluzione anticipata e la non corresponsione della relativa indennità supplementare:
a) per l’entrata in vigore di disposizioni legislative che consentono l’applicazione, nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte e degli enti dipendenti e strumentali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), del d.l. 95/2012 della risoluzione unilaterale, senza necessità di motivazione, disciplinata dall’articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8.Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di cui all'UBP DB07051 individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.
Art. 17. (Incentivazione della mobilità individuale del personale dipendente a seguito del procedimento di riassetto dei livelli di governo)
1. La Regione persegue fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica anche attraverso il riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.
2. Nell'ambito del percorso intrapreso con l'approvazione della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), basato su misure di riorganizzazione dell'esercizio di funzioni e dei servizi comunali da gestire in forma associata, i comuni possono proporre accordi con la Regione Piemonte aventi ad oggetto procedimenti di mobilità volontaria di personale regionale, qualora si ravvisi l'esigenza di rafforzare e rendere organico, attraverso
l'acquisizione di personale qualificato, l'esercizio di funzioni e servizi da parte dell'ente locale.
3.Nell’ottica di un miglior governo delle risorse e di una complessiva razionalizzazione
organizzativa, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), attraverso la copertura dei posti vacanti degli organici degli enti locali, la mobilità individuale verso gli enti locali stessi del proprio personale che trova vantaggio nel trasferimento nell'ente locale più vicino al luogo di residenza con il miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro.
4. L'incentivazione è stabilita in termini finanziari attraverso il trasferimento delle risorse relative al trattamento economico del dipendente trasferito nella misura del 50 per cento per il periodo fino a cinque anni consecutivi.
5. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.
6. La Giunta regionale definisce, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali, i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 3, le modalità relative alla definizione degli oneri economici diretti e riflessi e delle forme di incentivazione finanziaria, in conformità a quanto previsto al comma 4.
7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato di cui al comma 3 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria
2007) e dell'articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.
8.I processi di mobilità del personale di cui al comma 3 non rilevano altresì ai fini di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.
9. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte con le risorse di cui all'UPB DB07051 individuate
secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.