Richiesta incontro con Ass.re VIGNALE

14.05.2013 11:06

Richiesto ufficialmente dalle OO.SS. e dalla R.S.U. un incontro urgente con l'assessere VIGNALE al fine di affrontare i molteplici punti "oscuri" relativi agli articoli inseriti nella legge Finanziaria 2013 che interessano il personale regionale, le OO.SS. scriventi richiedono di calendarizzare un incontro urgente da svolgersi già in questa settimana

Art. 14. (Norme in materia pensionistica)

 1. Per gli anni 2013 e 2014, stante l’attuale situazione economico – finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale e per favorire l’ottimizzazione delle strutture organizzative, la Regione, gli enti strumentali, gli enti  ausiliari, le agenzie   regionali e  le aziende  del   servizio sanitario regionale per il personale del ruolo non sanitario, possono valersi della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la   revisione     della  spesa  pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito  con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

 2. I posti che si liberano in corso d’anno per effetto dell’attuazione delle misure di cui al comma 1 vengono soppressi con rideterminazione annuale delle dotazioni organiche.

Art. 15. (Incentivo all’utilizzo del lavoro a tempo parziale)

 1. La  Regione Piemonte promuove  e  incentiva    l’utilizzo   da   parte   del   personale     regionale    di tipologie   di   lavoro   a  tempo parziale nell’osservanza  dei  criteri   e  delle  modalità  stabiliti  dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti.

Art. 16. (Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale)

 1.   Al   fine   di   favorire   i   processi   di   riorganizzazione  degli   uffici   regionali  e   di   razionalizzazione dell'utilizzo del personale senza aumentare la relativa spesa, la Regione Piemonte, negli anni 2013 e 2014, può proporre al personale dell'area dirigenziale e delle categorie la risoluzione anticipata del rapporto   di   lavoro   riconoscendo   un'indennità   supplementare   quantificata   fino   ad   un   massimo   di ventiquattro mensilità.

 2.   Possono   beneficiare   delle   misure   di   cui   al  comma   1   i   dipendenti   a   tempo   indeterminato,   in servizio   nei   ruoli   regionali   al   1°   gennaio   2013,  con   un'anzianità   di   servizio   presso   la   pubblica amministrazione   di   almeno   venti   anni.   La   risoluzione   anticipata   non   si   applica   ai   dipendenti   che richiedono   la   risoluzione   del   rapporto   di   lavoro   per   trasferimento   o   instaurazione   di   rapporto   di lavoro presso altra pubblica amministrazione.

 3. L'accettazione da parte dell'amministrazione regionale delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di  lavoro  è  subordinata      all'aderenza    delle    medesime       alle   esigenze     organizzative  e finanziarie della Regione, nonché al rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale.

4.La  Giunta regionale  e l'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  regionale   definiscono,   sentita   la commissione consiliare competente, le modalità di risoluzione del rapporto di lavoro e i criteri di corresponsione  dell'indennità supplementare ai  dipendenti  regionali,   previa  attuazione delle relazioni sindacali.

 5. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è corrisposta in quote semestrali.

 6. I posti in organico occupati dai dipendenti, sia dell'area dirigenziale che delle categorie, lasciati

vacanti a seguito della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro sono soppressi.

 7. La deliberazione di cui al comma 4 stabilisce l’ulteriore caso di esclusione dal beneficio della

risoluzione anticipata e la non corresponsione della relativa indennità supplementare:

     a) per l’entrata in vigore di disposizioni legislative che consentono l’applicazione, nei confronti dei dipendenti della Regione Piemonte e degli enti dipendenti e strumentali, in possesso dei requisiti di   cui   all’articolo   2,   comma   11,   lettera   a),   del   d.l.   95/2012   della   risoluzione   unilaterale,   senza necessità di motivazione, disciplinata dall’articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,   la   semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito   con   modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

8.Agli oneri  di cui al comma 1 si fa  fronte con  le risorse   di   cui   all'UBP   DB07051   individuate secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 17. (Incentivazione della mobilità individuale del personale dipendente a seguito del procedimento di  riassetto dei livelli di governo)

1. La Regione persegue fini di semplificazione amministrativa e contenimento della spesa pubblica anche attraverso il riassetto dei livelli di governo del sistema delle autonomie locali del Piemonte.

 2. Nell'ambito del percorso intrapreso con l'approvazione della legge regionale 28 settembre 2012, n.  11  (Disposizioni organiche     in  materia     di  enti  locali),   basato    su  misure    di   riorganizzazione dell'esercizio   di   funzioni   e   dei   servizi   comunali   da  gestire   in   forma   associata,   i   comuni   possono proporre accordi con la Regione Piemonte aventi ad oggetto procedimenti di mobilità volontaria di personale      regionale,     qualora    si  ravvisi    l'esigenza    di  rafforzare     e  rendere    organico,     attraverso

l'acquisizione di personale qualificato, l'esercizio di funzioni e servizi da parte dell'ente locale.

 3.Nell’ottica di un miglior governo  delle risorse e di una complessiva  razionalizzazione

organizzativa, la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 (Norme  generali  sull'ordinamento  del lavoro  alle dipendenze       delle   amministrazioni pubbliche),   attraverso   la   copertura   dei   posti   vacanti   degli   organici   degli   enti   locali,   la   mobilità individuale verso gli enti locali stessi del proprio personale che trova vantaggio nel trasferimento nell'ente locale più vicino al luogo di residenza con il miglioramento della gestione dei tempi di vita e di lavoro.

 4. L'incentivazione è stabilita in termini finanziari attraverso il trasferimento delle risorse relative al trattamento economico del dipendente trasferito nella misura del 50 per cento per il periodo fino a cinque anni consecutivi.

 5. Il personale trasferito mantiene l'inquadramento giuridico ed economico e l'anzianità di servizio maturati al momento del trasferimento.

 6. La Giunta regionale definisce, previa attuazione delle relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali, i criteri per il trasferimento   del   personale   di   cui   al   comma   3,  le   modalità   relative   alla definizione   degli   oneri   economici   diretti   e   riflessi   e   delle   forme   di  incentivazione   finanziaria,   in conformità a quanto previsto al comma 4.

 7. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato di cui al comma 3 non rilevano ai fini delle   disposizioni   di   cui  all'articolo   1,   commi   557   e   562  della   legge   27   dicembre   2006,   n.   296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria

2007) e dell'articolo 76, comma 7, del d.l. 112/2008 nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.

8.I  processi di   mobilità   del   personale   di   cui   al   comma  3  non  rilevano  altresì  ai   fini  di  cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30   luglio   2010,   n.   122,   nello   stretto   limite   delle   risorse   riconducibili  alla copertura della spesa connessa ai trasferimenti di personale agli enti locali.

 9.   Agli   oneri   di   cui   al   comma   4  si   fa   fronte   con   le risorse   di   cui   all'UPB   DB07051   individuate

secondo le modalità previste dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.