Ricerche di professionalità ex ruolo separato...
Il CSA e le altre OO.SS., in una nota unitaria, hanno contestato l'ultima circolare dell'amministrazione ed hanno richiesto le seguenti modifiche.
Con riferimento alla vostra mail del 6 giugno 2018 in risposta alla nostra nota di modifiche la bando di ricerche di professionalità per il personale distaccato si fa presente quanto segue:
E’ stato citato comma 9 dell’art. 12 della l.r. n. 23/2015, il quale recita: “La Regione, qualora indispensabile per garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni da parte delle province e della Città metropolitana, concorda con le stesse la sostituzione del personale cessato con personale appartenente al ruolo separato di cui al comma 3, ovvero alla propria dotazione organica in caso di carenza delle professionalità necessarie”.
Il citato articolo farebbe riferimento al solo personale cessato dicendo che la Regione se ritiene ne concorda la sostituzione.
In ogni caso non può essere applicato il comma 9 dell’art. 12 L.R. 23/2015 perché il ruolo separato con D.G.R. n. 20-6465 del 09/02/2018 è cessato. Resta quindi applicabile solo la D.G.R. n.102-6294 del 22.12.2017.
Nel caso specifico delle ricerche di professionalità, ci troviamo di fronte all’istituto della mobilità interna e non alla cessazione di personale.
La Regione eventualmente, nel caso in cui la ricerca di professionalità desse un esito positivo, potrebbe poi attivare la sostituzione, se lo riterrà opportuno, concordandolo con le Province e la CM.
Si tratta come si vede di due situazioni completamente differenti per le quali occorre necessariamente fare riferimento alla D.G.R. n.102-6294 del 22.12.2017.
In quest’ottica le ricerche di professionalità per il personale distaccato non potranno che essere attuate secondo le procedure previste dal regolamento di mobilità interna, applicabile a tutti i dipendenti, senza distinzione alcuna, tanto meno nei confronti del personale distaccato, ravvisandosi altrimenti una grave forma di discriminazione, oltretutto pure illecita.
Pertanto, la giustificazione addotta sulla correttezza dei bandi appare alquanto debole, per non dire priva di fondamento.
Si chiede pertanto l’applicazione del regolamento della mobilità interna per tutte le ricerche di professionalità onde evitare, in caso di esito positivo e mancato spostamento per assenza di parere favorevole, eventuali spiacevoli contenziosi, anche legali.