Regolamento mensa proposto dall'Amministrazione...

13.03.2017 09:25

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DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI REGIONALI

SOMMARIO

Art 1 Premessa.

Art 2 Diritto al servizio di mensa.

Art 3 Esclusione dal servizio di mensa.

Art 4 Servizio di mensa per il personale in trasferta.

Art 5 Servizio di mensa per il personale operante in giorni non lavorativi.

Art 6 Furto, smarrimento e deterioramento.

Art 7 Commissione interna di controllo.

Art 8 Norma di rinvio.

Art. 1
(Premessa)

1. Il presente disciplinare regola le modalità di erogazione del servizio mensa secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del Contratto del 23 dicembre 1999 per l’area dirigenziale e dagli articoli 45 e 46 del Contratto del 14 settembre 2000 per l’area delle categorie.

2. La Regione Piemonte, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale il servizio di mensa attraverso l’attribuzione di buoni pasto sostitutivi, secondo la normativa vigente in materia.

3. L’Amministrazione si riserva di individuare locali, all’interno dei propri edifici, da dare in concessione a terzi per attività di ristorazione, anche destinati ad uso pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. Nei casi di cui al comma 3 i concessionari dovranno essere vincolati ad accettare i buoni pasto utilizzati dai dipendenti dell’amministrazione.

Art. 2
(Diritto al servizio di mensa)

1.   Hanno diritto al servizio mensa, attraverso l'attribuzione di un solo buono pasto sostitutivo per ogni giornata effettivamente lavorata, i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, categorie e dirigenti, che prestano attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Il pasto va consumato fuori dall’orario di servizio.

2. Il personale delle categorie matura il diritto in presenza di servizio effettivo almeno pari a cinque ore giornaliere, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. L’attività lavorativa precedente e successiva alla pausa dev’essere di almeno mezzora.

3. Il personale dirigente matura il diritto al buono pasto per ogni giornata in cui presta almeno sei ore di servizio a partire dal mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane. Lo stesso personale certifica la presenza in servizio secondo le disposizioni dettate da ciascun ruolo dell’amministrazione, ferma restando la responsabilità di verifica dei direttori.

4. Ha diritto ad usufruire del servizio mensa il personale in posizione di comando da altri enti. Per il personale regionale comandato presso altri enti il servizio mensa è assicurato dall’ente presso cui lo stesso presta servizio.

5. Il personale operante, ad altro titolo rispetto al punto precedente, presso altri enti   mantiene il diritto al servizio mensa da parte dell’Amministrazione regionale qualora esso non venga garantito dall’ente presso cui presta servizio; di tale circostanza viene fatta menzione nel provvedimento che dispone l’assegnazione.

6. Per il personale in servizio con rapporto di lavoro di diritto privato il servizio mensa viene erogato se espressamente previsto nel relativo contratto di lavoro.

7. Il personale docente ha diritto al servizio di mensa nel caso di orario giornaliero con rientro pomeridiano, secondo i criteri indicati al comma 2 e fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3.

8. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, sia verticale che orizzontale, di cui all’articolo 4 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 area categorie, ha diritto al servizio di mensa in base al  contratto sottoscritto, secondo i criteri indicati ai commi 1 e 2.

9. Il diritto al servizio mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da sistemi di rilevazione automatizzata.

10. Il personale soggetto a turni di lavoro, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi, usufruisce di una pausa di durata fissa pari a  trenta minuti. Ai fini della maturazione del diritto al servizio di mensa, l’attività lavorativa precedente e successiva alla pausa deve essere di almeno mezz’ora.

Art. 3
(Cause di esclusione dal servizio di mensa)

1. Non hanno diritto ad usufruire del servizio di mensa i soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 2.

2. Il personale collocato in disponibilità, a norma delle disposizioni vigenti, non ha diritto al servizio mensa.

3. Il personale cui viene applicata la disciplina del telelavoro nella forma domiciliare di cui all’articolo 1 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 delle categorie ha diritto al servizio di mensa esclusivamente per i giorni di rientro nella sede di lavoro originaria, ove l’orario sia compatibile con le disposizioni di cui all’articolo 2, permane il diritto al servizio mensa nel caso di lavoro a distanza non nella forma domiciliare.

4. Non danno diritto ad usufruire del servizio mensa tutte le assenze dal servizio giornaliere, anche in frazioni di mezza giornata, fatta eccezione per quelle previste dal punto successivo. Non dà inoltre diritto ad usufruire del servizio mensa ogni tipo di assenza  oraria dal servizio che comprenda l’intera fascia  mattutina o pomeridiana.

5. Sono da considerarsi servizio effettivo, e quindi da cumularsi con l’orario di presenza ai fini dell’acquisizione del diritto al servizio mensa, fermo restando la necessità della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2:

 

-         formazione autogestita docenti;

-         assemblea;

-         partecipazione riunioni RSU;

-         attività come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

-         riposi giornalieri genitori

6. Non dà diritto al servizio mensa il servizio di reperibilità di cui all’articolo 23 del C.C.N.L. 14 settembre 2000 area categorie.

Art. 4
(Servizio di mensa per il personale in trasferta)

1. Il dipendente conserva il diritto al servizio sostitutivo di mensa nel caso di svolgimento di una missione di durata inferiore alle 8 ore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2.

Art. 5

(Servizio di mensa per il personale operante in giorni non lavorativi)

1. Il personale chiamato in servizio in giorni festivi o non lavorativi ha diritto al buono pasto fermo restando i requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 6
(Furto, smarrimento e deterioramento)

1. I buoni pasto non saranno sostituiti in caso di furto, smarrimento e deterioramento. Non saranno, altresì, sostituiti i buoni pasto oltre la data di validità e comunque nei casi in cui non sia previsto il rimborso da parte della ditta fornitrice.

Art. 7
(Commissione interna di controllo)

1. Per un controllo diretto ed immediato del servizio di ristorazione nelle mense interne e della generale regolarità delle prestazioni è costituita una Commissione mensa la cui composizione è disciplinata, per ciascun ruolo organico, rispettivamente con deliberazione di Giunta e di Ufficio di Presidenza.

Art. 8

(Disposizioni finali)

1. I buoni pasto vengono erogati successivamente alla maturazione dei giorni di presenza in servizio.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente disciplinare si applicano le disposizioni dei CCNL e della normativa vigente in materia.