Quanto mangiano i Dirigenti?
Nella Regione Piemonte esiste una specifica disciplina che regola l’erogazione del “BUONO PASTO” a favore dei dirigenti?
Risposta: NO!!!
In considerazione del fatto che la fruizione del pasto (non inferiore a 30 minuti) non rientra e non può essere conteggiata nell’orario di lavoro dei dirigenti (D. Lgs. n. 66/2003) e non ritenendo più possibile lasciare scoperta questa anomalia, il CSA ha chiesto di inserire nel redigendo “Regolamento relativo alla fruizione del servizio mensa dei dipendenti regionali” delle apposite disposizioni concernenti il riconoscimento dei buoni pasto per la dirigenza.
Come è noto, ai sensi dell’art. 33 sia nell’art. 34 del CCNL del 23.12.1999, il titolo al buono pasto del dirigente sussiste solo nei casi in cui presti servizio anche nelle ore pomeridiane.
Sempre, ai sensi dell’art. 33, comma 1, l’attribuzione dei buoni pasto si collega all’assetto organizzativo dell’ente mentre, mentre, ai sensi dell’art. 34, comma 2, i dirigenti hanno titolo ai buoni pasto “secondo le direttive adottate dai singoli enti”.
Non essendo previsto nulla di specifico in materia, il CSA ha proposto pertanto all’Amministrazione di inserire nel “Regolamento Mensa” quanto segue:
E’ attribuito, ai sensi del CCNL, il buono pasto al personale dirigente che svolge attività lavorativa anche in orario pomeridiano e complessivamente nella giornata per almeno 6 h giornaliere, al netto della pausa pranzo.
Per fruire del buono pasto il rientro pomeridiano deve avere durata di almeno un’ora; il dirigente può usufruire del buono pasto con un’interruzione non inferiore a trenta minuti e non superiore a novanta minuti.
La pausa pranzo può essere effettuata dalle ore 12.30 alle ore 14.00.
A tal fine il personale dirigente è dotato di badge che deve essere utilizzato personalmente per registrare l’inizio ed il termine dell’orario di pausa pranzo, nonché tutte le uscite e le entrate intermedie effettuate per qualsiasi motivo (permessi, uscite per servizio, ecc).
Qualora il dirigente ometta, per qualsiasi motivo, la registrazione dell’ingresso e dell’uscita deve necessariamente certificarlo mediante l’apposita procedura Iris Web.