Progressioni Orizzontali...

28.12.2016 10:20

Lettera inviata a PETRELLI ed a PANTE' dal CSA.

La scrivente Organizzazione Sindacale chiede che nell’ambito della formazione delle graduatorie delle Progressioni Orizzontali,  le commissioni all'uopo preposte tengano conto del fatto che prima della riforma Moratti le Qualifiche/Diplomi professionali rilasciati dalle Regioni avevano un valore solo territoriale e non erano equiparabili ai titoli di studio rilasciati dalla scuola.

Ora, con l’ingresso dell’IeFP nel sistema educativo, sia le Qualifiche, sia i Diplomi professionali diventano titolo valido - al pari di quelli scolastici - per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere di istruzione e formazione.

Sono poi spendibili e riconoscibili su tutto il territorio nazionale, perché riferiti a standard comuni, concordati tra le Regioni e approvati con Accordi Stato Regioni o in Conferenza Unificata. Il loro riferimento ai livelli europei (III° livello EQF per la Qualifica e IV° per il Diploma), li rendono inoltre riconoscibili anche nell’ambito più vasto della Comunità Europea.

Per questo motivo si invita l’Amministrazione a fornire precise indicazioni alle Commissioni affinché verifichino nel dettaglio il rilievo giuridico degli attestati, ciò in quanto, salvo diversa indicazione normativa, gli attestati a rilievo giuridico, sono rilasciati dall’autorità pubblica competente a seguito del superamento di un esame che si svolge alla presenza di una commissione esterna, anch’essa nominata dall’amministrazione pubblica competente.

Si tratta di una certificazione di parte terza, cioè effettuata da un soggetto terzo esterno alla struttura formativa che sancisce i risultati conseguiti dai candidati e assegna l’idoneità al rilascio di un attestato. La maggior parte delle attività formative sono rivolte al rilascio di attestati a rilievo giuridico denominati Attestati di Qualifica.

Tali attestati hanno il valore ad essi assegnato dalle leggi sulla formazione professionale (L. 845/78 e L.R. 63/95), sono validi ai fini dei pubblici concorsi e utili ai fini del lavoro subordinato e dell’inquadramento aziendale.