Primi decreti...
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 54 del 6 marzo 2015, Serie Generale, i primi due decreti attuativi della legge delega in materia di lavoro (10 dicembre 2014, n° 183).
Decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati
NASPI
Il decreto introduce la Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego. Vale per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 30 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. Nel caso di retribuzione mensile fino a 1.195 Euro l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione stessa; oltre questa cifra, scatta un differenziale aggiuntivo del 25% entro un tetto massimo di 1.300 Euro.
Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L'erogazione della Naspi è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
ASDI
Viene introdotto in via sperimentale, per quest'anno, l'assegno di disoccupazione che verrà riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell'assegno, che sarà pari al 75% della retribuzione Naspi, è di 6 mesi e verrà erogato fino ad esaurimento dei 300 milioni del fondo specificamente costituito.
DIS-COL
È l'indennità di disoccupazione per i co.co.pro. (iscritti alla Gestione separata INPS) che perdono il lavoro. Vale tre mesi di contributi dal gennaio dell'ultimo anno di lavoro ed un mese nell'ultimo anno solare. È rapportata al reddito e l'importo è graduata come per la Naspi, con tetto massimo di 1.300 Euro ed un taglio mensile del 3% a partire dal quinto mese di erogazione. La durata è pari alla metà delle mensilità contributive versate fino ad un massimo di 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.
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Decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
Contratto a tutele crescenti
Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l'entrata in vigore del decreto, per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti).
Per i licenziamenti discriminatori e nulli resta la reintegrazione nel posto di lavoro. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quelli di cui sia dimostrata "l'insussistenza del fatto materiale contestato". Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo, ovvero i cosiddetti "licenziamenti illegittimi", viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata agli anni di anzianità e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice.
La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi.
Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto. Con l'accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Licenziamenti collettivi
Per i licenziamenti collettivi Il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1) si applica sempre il regime dell'indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità).
In caso di licenziamento collettivo intimato senza l'osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegra.
Piccole imprese
Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un'indennità crescente da 2 a 6 mesi.
Sindacati e partiti politici
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici