Novità per il personale...

06.03.2016 19:57

Novità sul fronte del rapporto tra i vincoli di finanza pubblica e i processi di reinternalizzazione del personale, grazie a un parere dei giudici contabili che riveste un sicuro interesse nell'attuale contesto amministrativo, caratterizzato dall'incombente prospettiva di una drastica riduzione degli organismi strumentali della Pubblica amministrazione.

Con la deliberazione 4/2016 la sezione Autonomie della Corte dei conti) afferma che, se viene soppresso per legge un organismo strumentale della Pa, per il trasferimento di personale da quest'ultimo al Comune si può derogare al limite assunzionale previsto in materia di spese di personale, con la sola avvertenza che il riassorbimento della spesa eccedente dovrà aver luogo, a cura dell'ente, negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite.

La Sezione conferma che, in ottemperanza al principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione e dal vigente quadro normativo, è necessaria l'obbligatorietà del previo concorso per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso, con la conseguenza che i relativi dipendenti che non siano stati assunti in base a tale prova selettiva non possono essere ammessi nei ruoli della Pa.

L'orientamento dei giudici è innovativo e apre interessanti spiragli in rapporto ai processi di reinternalizzazioni di personale che metterà in moto il Testo unico sulle partecipate, specie con l'obbligo di dismettere le società pubbliche che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (articolo 20, comma 2, lettera d).

Secondo il programma Cottarelli dell'agosto 2014 sono ben 2.545 le società pubbliche con un volume d'affari inferiore al milione di euro, e che risultano perciò destinate alla chiusura già nel primo anno di entrata in vigore del nuovo Tu.

A fronte di un fenomeno di tale portata, l'articolo 19, comma 8, del decreto in itinere prevede che, nel caso di reinternalizzazione del servizio, l'ente titolare della partecipazione, prima di effettuare nuove assunzioni, procede al riassorbimento degli ex dipendenti della Pa transitati nella società, mediante le procedure di mobilità ex articolo 30 del Dlgs 35/2001, ma nel rispetto dei limiti di necessità di personale e dei vincoli di finanza pubblica.

A fronte dell'obbligo ex lege di procedere alla dismissione delle piccole società partecipate, si tratterà di vedere se, anche in questo caso, la magistratura contabile aprirà un varco per interpretare in maniera più flessibile i vincoli di finanza pubblica, rendendo meno dura la strada del ritorno all'ente locale dei dipendenti in possesso dei requisiti prescritti.