Modifiche "Merloni" in Regione...
L’art. 29 del CCNL del 23.12.1999 stabilisce che gli enti debbano valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell’art.18 della Legge n. 109/2004 e s.m.i. (ora art. 92 del D. Lgs.vo n.163/2006 e s.m.i.). Il Protocollo d’Intesa del 20.1.2003, recepito con d.g.r. n. 50 – 8295 del 27.1.2003, aveva stabilito la correlazione tra retribuzione di risultato e compensi da erogare ai sensi della predetta normativa.
Il Protocollo di Intesa sopra citato stabiliva che lo stesso criterio veniva esteso anche ai compensi professionali percepiti ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 23.12.1999 dai dirigenti dell’Avvocatura.
Il D. Lgs.vo 150/2009 ha modificato il quadro di riferimento per la retribuzione di risultato, determinando la necessità di rivedere il protocollo d’intesa;
La d.g.r. n. n. 37 – 6159 del 23 luglio 2013, che ha dato direttive in merito alla gestione dei predetti incentivi ha, tra l’altro, rilevato che il D. Lgs.vo 150/2009 ha modificato il quadro di riferimento per la retribuzione di risultato e che conseguentemente vi è la necessità di rivedere il protocollo d’intesa sottoscritto il 20.01.2013;
Il Protocollo di Intesa sopra citato stabiliva che lo stesso criterio veniva esteso anche ai compensi professionali percepiti ai sensi dell’art. 37 del CCNL del 23.12.1999 dai dirigenti dell’Avvocatura.
In relazione a quanto sopra il Protocollo d’Intesa del 20.1.2003 viene così modificato dalla A.R. e dalle OO.SS.: i punti inerenti le materie sopra citate vengono sostituiti con i sotto riportati commi.
- posto che il limite di corresponsione degli incentivi è individuato dalla legge, e che di tale disposizione si è preso atto nella d.g.r. n. 37 - 6159 del 23 luglio 2013, qualora la somma della retribuzione e degli incentivi corrisposti ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. sia superiore a tre volte l’importo pari alla quota spettante al responsabile di settore che consegue la valutazione massima attribuibile, il valore della retribuzione di risultato da corrispondere individualmente sarà decurtato dall’importo eccedente tale somma;
- analogo criterio si applica ai dirigenti del Settore Avvocatura.