Mobilità esterna illegittima...
Il Tar di Bari che, con la sentenza n. 30/2016, ha dichiarato illegittimo l'avviso di mobilità esterna pubblicato, ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001, mobilità riservata al personale di ruolo dichiarato in sovrannumero degli enti di area vasta.
Il fatto. Un comune pugliese pubblica il 18 agosto scorso un avviso per la copertura di 1 posto di agente di Polizia municipale, cat. C1, un profilo professionale, per il quale, tra l'altro, anche l'articolo 5 del Dl n. 78/2010 avrebbe vietato ogni possibile assunzione. Presso l'ente, peraltro, esisteva già una graduatoria valida e ecco quindi scattare il ricorso del soggetto idoneo.
Attraverso questa sentenza il Tar ha quindi spostato la questione sulla prevalenza o meno della mobilità esterna rispetto alla graduatoria esistente, richiamando la sentenza n. 4329/2015 della V sezione del Consiglio di Stato ed enunciando il principio secondo il quale l'articolo 30 del Dlgs 165/2001 deve ritenersi non operante nel caso in cui sia possibile coprire il posto resosi vacante attingendo, mediante scorrimento, dalla graduatoria relativa a concorso pubblico.
Che tutto l'impianto per il riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta, scricchiolasse alla prova dei fatti, era inevitabile. Nel 2015, gli enti locali, hanno assistito a problematiche continue, aggravate da interpretazioni spesso in contraddizione tra di loro. La Funzione pubblica con la circolare n. 1/2015 e la Corte dei conti, sia a livello Autonomie che a livello regionale, non hanno facilitato la comprensione di meccanismi e regole a volte quasi improvvisate. E a processo non ancora concluso arrivano i primi verdetti, come quello del Tar di Bari.