Le petrellate della disciplina della Posizioni Organizzative...
Il Coordinatore CSA Luigi SERRA, in data 12.02.2019, ha scritto all'amministrazione ed a tutti i direttori regionali la seguente nota che mette in evidenzia un'altra "petrellata" sul tema della disciplina delle Posizioni Organizzative:
L’ articolo 17, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, prevede che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 della succitata Legge, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati.
Si riporta, di seguito, estratto dell’articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165:
Art. 17
Funzioni dei dirigenti
(Art. 17 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.12 del d.lgs n.80 del 1998)
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis.
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
In relazione a quanto sopra riportato, atteso quanto previsto al comma 6 dell’articolo 5 della “Disciplina dell’area delle Posizioni Organizzative”, con la presente si chiede di trasmettere all’Organizzazione scrivente, per ciascuna posizione organizzativa individuata, gli atti prodomici dirigenziali che specificano e comprovino le ragioni di servizio che hanno permesso di individuare, ai sensi della lettera c), del comma 1 dell’articolo 6, i procedimenti delegabili al futuro titolare della posizione stessa.
Atteso che la delega di un procedimento è stata compresa nell’ambito di quei “Fattori di Valutazione” che hanno concorso ad individuare la differenziazione economica della “Retribuzione di Risultato” tra le varie posizioni organizzative, si chiede inoltre di sapere a chi compete, il monitoraggio ed il controllo sul rispetto della piena assegnazione delle deleghe di che trattasi al futuro titolare della posizione organizzativa.