La Regione non rispetta le regole contrattuali...

05.06.2018 10:24

ALTRA COMUNICAZIONE INVIATA DAL COORDINATORE DEL CSA ALL’AMMINISTRAZIONE... CHI LA DURA LA VINCE:

Nel ringraziare la dott.ssa RICCIARELLI della sua ultima comunicazione (convocazione incontro disciplina delle posizioni organizzative), con la presente sottolineo quanto segue.

Ricordo che se l'Amministrazione non avesse costituito la propria delegazione trattante, nessun incontro formale sui temi contrattuali si sarebbe potuto svolgere tra le parti.

Siamo in vigenza del nuovo CCNL che ha modificato ampiamente le regole delle relazioni sindacali.

Tra le altre cose l'articolo 5 è esaustivo in merito alla tematica degli incarichi di posizione organizzativa: DEVE ESSERE ATTIVATO IL CONFRONTO TRA LE PARTI. Non solo. Il CONFRONTO deve essere attivato su queste tematiche:

c. 2:

c) l’individuazione dei profili professionali;

d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione  della relativa indennità;

Ricordo poi che tale CONFRONTO, sempre citando il comma 2 dell'articolo 5, non può essere superiore a 30 giorni dalla formale comunicazione dell'inizio dello stesso.

Chiedo pertanto all'Amministrazione di attenersi strettamente al dettato contrattuale.

In tal senso auspico, al fine di evitare confusioni di sorta, che le comunicazioni di parte datoriale contengano sempre i riferimenti contrattuali a cui si riferiscono.

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ESTRATTO ARTICOLO 5 DEL CCNL

2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi.

L’incontro può anche essere proposto dall’ente, contestualmente all’invio dell’informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

 3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2:

 a) l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;

 b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;

 c) l’individuazione dei profili professionali;

 d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;

 e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione  della relativa indennità;

 f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai  sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 165/2001;

 g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in  relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 7;

 h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'amministrazione;

 i) negli enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative.