La lettera inviata all'ARAN...

14.07.2016 11:23

La R.S.U. dell’Ente Regione Piemonte ha richiesto all’Amministrazione regionale l’attuazione di progressioni economiche per l’annualità 2015 a favore del personale delle Categorie.

Con D.G.R. n. 60-2670 del 21.12.2015 e con D.U.P. n. 135 del 21.12.2015 rispettivamente la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio quantificavano le risorse decentrate destinabili per l’anno 2015 al trattamento accessorio del personale delle categorie e fornivano indicazioni alla delegazione trattante relativamente all’ utilizzo delle medesime.

In data 28.12.2015 veniva sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato relativo all’anno 2015 con cui si prevedevano al punto 3) anche le progressioni economiche a far data dal 1.1.2015 e si approvava una modifica dei criteri, in particolare con riduzione del peso del fattore anzianità e incremento del peso del fattore relativo alla valutazione individuale.

Nell’allegato 2) venivano quindi quantificate le risorse da destinarsi ai vari istituti incentivanti, comprese le risorse da destinarsi alle progressioni economiche.

L’ipotesi veniva integrata in data 24.02.2016 per alcuni aspetti di dettaglio relativi ai criteri delle progressioni economiche e correzioni di meri errori materiali, ma non veniva modificata la previsione di destinazione di risorse alle progressioni economiche inserita nel

testo del 28.12.2015 nell’allegato 2).

Il Collegio dei revisori, con propria nota del 4.04.2016 certificava la compatibilità dei costi del contratto integrativo in questione con i vincoli di bilancio, senza peraltro pronunciarsi sul rispetto delle norme di finanza pubblica e delle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e invitando la stessa amministrazione, prima dell’erogazione delle risorse, alla verifica del rispetto delle disposizioni normative del D.lgs. 150/2009 e delle ulteriori norme finalizzate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L’Amministrazione regionale ha quindi successivamente ulteriormente approfondito l’esame delle questioni giuridiche, sulla base dell’esito di un tentativo di conciliazione svoltosi in data 5.4.2016 presso la Prefettura di Torino tra Città Metropolitana di Torino e le rappresentanze sindacali dello stesso ente. L’analisi dei pareri della Corte dei Conti che citavano gli orientamenti in materia di codesta Agenzia, della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha portato l’Amministrazione alla conclusione che le progressioni possano essere riconosciute dal 1 gennaio dell’anno in cui si sono concluse le procedure selettivo. Si è arrivati pertanto all’assunzione della D.G.R. n.

41-3396 del 30.5.2016 e della D.U.P. n. 53 dell’1.06.2016 di autorizzazione della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per il trattamento accessorio 2015 del personale delle categorie come risultanti dall’ipotesi di contratto sottoscritta il 28.12.2015, ad eccezione del punto 3) dello stesso contratto, demandando la decisione in ordine alla destinazione delle risorse di cui al punto 3) dell’ipotesi di contratto ad apposite successive sessioni negoziali.

Il Contratto decentrato è stato poi definitivamente sottoscritto in data 8 giugno 2016.

Di parere contrario la R.S.U. dell’Ente Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali aziendali che nel sottoscrivere il “Contratto decentrato 2015” hanno precisato di ritenere valida nella sua interezza l’ipotesi contrattuale sottoscritta dalle parti il 28 dicembre 2015, ciò in quanto:

·  la decorrenza delle progressioni dall’1.1.2015 non aveva carattere di retroattività, essendo stata stabilita con l’ipotesi di contratto 2015 sottoscritta il 28 dicembre

2015;

·  l’ipotesi Contrattuale sottoscritta il 28.12.2015 era riferita a tutto il personale in servizio all’1.01.2015 con la relativa disponibilità delle risorse finanziarie, con decorrenza all’1.01.2015;

·  i criteri definiti per le progressioni 2015, pur dando un peso diverso alle varie voci rispetto alle progressioni precedenti, essendo rimasti invariati nella tipologia risultavano già noti a tutto il personale.

Atteso che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8 del 2 febbraio 2015 e con la deliberazione della Corte dei Conti n. 218/2015/PAR dell’8 giugno 2015 della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, afferma che sono cessati gli effetti delle norme di contenimento delle spese di personale previste dall’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dalle legge 30 luglio 2010, n. 122 concernenti il blocco dei trattamenti economici individuali ed il blocco economico delle progressioni di carriera.

Sulla base di quanto sopra la R.S.U. dell’Ente Regione Piemonte e le Organizzazioni Sindacali aziendali hanno pertanto richiesto il riavvio della contrattazione ai fini della completa attuazione dell’ipotesi a suo tempo sottoscritta.

Alla luce di quanto sopra, con la presente si chiede di esprimere un parere in ordine alla possibilità di poter dar corso all’originaria clausola contrattuale riferita all’attribuzione delle progressioni economiche nell’anno 2015 con le risorse già all’uopo accantonate nell’esercizio finanziario 2015, con decorrenza 1.1.2015 per il personale in servizio alla data del 1/01/2015 o, in subordine, con decorrenza 28.12.2015 per il personale in servizio alla data del 28/12/2015, data di sottoscrizione dell’intesa contrattuale.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Dott. Michele Petrelli