LA DGR N. 41-3396 DEL 30.05.2016 DELLA VERGOGNA...
Con D.G.R. n. 60-2670 del 21.12.2015 e con DUP 135 del 21.12.2015 rispettivamente la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio hanno quantificato le risorse decentrate destinabili per l’anno 2015 al trattamento accessorio del personale delle categorie e hanno fornito, tra l’altro, indicazioni alla delegazione trattante relativamente alla priorità di utilizzo delle medesime.
In data 28.12.2015 è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto decentrato relativo all’anno 2015 e in data 24.02.2016 è stata altresì sottoscritta un’integrazione alla predetta ipotesi di contratto decentrato relativa al medesimo anno.
L’ipotesi di contratto e la relativa integrazione prevedono l’attribuzione di istituti economici del trattamento accessorio per l’anno 2015 con l’impiego di risorse evidenziate nei prospetti allegati alla ipotesi del 28.12 ed allocate secondo le modalità ivi descritte.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del CCNL 22.1.2004 e dagli artt. 40 e 40bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., l’ipotesi di contratto integrativo, corredata da apposite relazioni “illustrativa” e “tecnico-finanziaria” è stata inviata al Collegio dei revisori, nominato con L.R. 8/2013.
Il Collegio dei revisori ha certificato, con propria nota del 4.4.2016, la compatibilità dei costi del contratto integrativo in questione con i vincoli di bilancio, senza per altro pronunciarsi sul rispetto delle norme di finanza pubblica e invitando la stessa amministrazione, prima dell’erogazione delle risorse, alla verifica del rispetto delle disposizioni normative del d.lgs 150/2009 e delle ulteriori norme finalizzate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
Rilevato che nel corso del tentativo di conciliazione del 5.4.2016, svoltosi presso la Prefettura di Torino tra la Città Metropolitana di Torino e le rappresentanze sindacali dello stesso ente con la presenza della Regione in qualità di uditrice è emersa l’impossibilità di effettuare progressioni 2015 in quanto le stesse avrebbero operato in maniera retroattiva;
visti i pareri del Dipartimento della Funzione pubblica n. 7259 del 5.2.2014 e prot. N. 63259 dell’11.11.2014, nonchè i pareri del Ministero dell’Economia e Finanze (dipartimento rag gen Stato pareri prot 17635 del 27/2/2014 e 83583 del 27/10/2014) con cui, recependo un costante orientamento della Corte dei Conti, si è ritenuto impossibile retrodatare “la decorrenza delle progressioni anteriormente al 1° gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria delle stesse”;
ritenuto quindi, per evitare di incorrere in motivi di nullità delle clausole, di adeguare il contratto agli orientamenti sopra citati e, conseguentemente, di autorizzare la delegazione trattante di parte regionale a sottoscrivere l’ipotesi di contratto decentrato 2015 del 28 dicembre 2015, ad esclusione del punto 3 dello stesso contratto;
ritenuto parimenti di demandare ad apposite successive sessioni negoziali la decisione in ordine alla destinazione delle risorse di cui al punto 3 dell’ipotesi di contratto;
tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,
d e l i b e r a
- di autorizzare, per le motivazioni in premessa illustrate, ai sensi dell’art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e degli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per il trattamento accessorio 2015 del personale delle categorie come risultanti dall’ipotesi di contratto sottoscritta il 28.12.2015, ad eccezione del punto 3 dello stesso contratto;
- di demandare la decisione in ordine alla destinazione delle risorse di cui al punto 3 dell’ipotesi di contratto dando mandato alla delegazione trattante di parte pubblica di promuovere apposite successive sessioni negoziali