In Regione... possibile attività antisindacale...
QUESTA LA COMUNICAZIONE INVIATA DAL CSA ALL'AMMINISTRAZIONE:
L'organizzazione scrivente, in data 25.05.2018, ha ricevuto apposita email nella quale sul tema della Disciplina delle posizioni organizzative del ruolo della Giunta regionale, veniva, tra l'altro, comunicato quanto segue:
"Come già anticipato, si ricorda che, essendo stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali in data 21 maggio u.s., (decorrenza 22 maggio) ed essendo già stata inviata la relativa documentazione, il confronto su questo tema decorre dalla data di decorrenza del CCNL."
Sul tema, così come già comunicato nel corso degli incontri avuti ai Dirigenti regionali preposti, si DIFFIDA codesta Amministrazione ad assumere iniziative unilaterali in totale spregio dei dettati Contrattuali vigenti.
Si richiede pertanto il rispetto dei disposti dell'articolo 8 del CCNL, richiamando in particolare quanto previsto dai commi dal 2 al 5 dell'articolo succitato, di seguito riportati.
Art. 8 Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
> 1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
> 3. L’ente convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, comma 1 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.
> 4. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l’accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t).
> 5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
(omissis)
Si ricorda che qualsiasi comportamento difforme dal rispetto del dettatio contrattuale da parte di codesta Amministrazione, costringerà l'Organizzazione scrivente a rivolgersi alle autorità competenti al fine di tutelare le proprie prerogative sindacali.
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Al fine di dirimere le problematiche di che trattasi, si chiede di addivenire ad un apposito POLITICO incontro URGENTE.
Rimanendo in attesa di quanto richiesto, si porgono cordilai saluti.