In dubbio il contratto decentrato 2019...

30.12.2019 09:43

Nel corso dell'ultima riunione sindacale del 23.12.2019, i rappresentanti della delegazione trattante dell’Amministrazione regionale hanno reso noto quanto riportato nel PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - CATEGORIE ANNO 2019 - DELL’ENTE REGIONE PIEMONTE, espresso sull’ipotesi del Contratto Decentrato 2019 già sottoscritta e condivisa dalle parti.

Il CSA ha espresso vivo disappunto e contrarietà in merito a tale parere, sottoscrivendo una NOTA A VERBALE al Contratto Decentrato 2019.

In particolare ritiene che la seguente CONDIZIONE posta dai REVISORI dei CONTI all'Amministrazione regionale: 

“l’erogazione delle somme di cui all’articolo 67, comma 5 all’esito dei pareri dell’ARAN e del MEF relativamente alla corretta applicazione in merito”,

sia un vincolo amministrativo irregolare, capzioso ed anomalo. 

L'articolo 67, comma 5, del Contratto Nazionale 2016-2018 tratta di risorse da destinare ai dipendenti e recita testualmente:

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:
90
a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile (PEO, ecc...) di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile (produttività, straordinari, ecc...) di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c).

Se i Revisori hanno dato parere favorevole sulla composizione del FONDO 2019 per quale motivo si soffermano su di un tema collegato all'applicazione in merito di tale fondo?

Tale CONDIZIONE posta non rientra tra le competenze loro ascritte all’articolo 40 bis, comma 1, del D.l.gs 165/2001.

Peraltro la corretta applicazione degli istituti contrattuali compete per ruolo all’Amministrazione regionale che attraverso le sue componenti dirigenziali applica le vigenti regolamentazioni applicative degli istituti contrattuali e non quindi all'ARAN ed al MEF, così come le irregolarità applicative di merito sono di competenza di altre sedi giudiziarie competenti in materia.

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