Il nuovo Senato...
Nel corso della seduta del Senato della Repubblica Italiana n. 516 del 03/10/2015 è proseguita la discussione sul DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (1429-B) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione.
All'esame del Senato, l'articolo 2 del DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE e gli emendamenti ad esso presentati.
Questo il testo dell’ARTICOLO 2, NELLA STESURA APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato nel testo emendato
(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. - Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».
QUESTO L’EMENDAMENTO APPROVATO (N. 2.204) PRESENTATO DA:
FINOCCHIARO, SCHIFANI, ZELLER, ZANDA, D'ADDA
Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quinto comma, dopo le parole: «degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti» aggiungere le seguenti: «, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma».
Questo il link dove puoi trovare il dibattito avvenuto in Senato:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=hotresaula