Il CSA protagonista... porta a casa il nuovo Contratto Decentrato Integrativo 2022.

22.12.2022 16:33

Avuto il benestare da parte del COLLEGIO dei REVISORI è stato firmato definitivamente il Contratto Decentrato Integrativo valevole per l'annualità 20222.

Il Contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018 tra le diverse modalità di utilizzo, gli istituti contrattuali che costituiscono il trattamento economico accessorio, nonché altri istituti rientranti nelle materie oggetto di contrattazione di cui all’art. 7 del CCNL 21.5.2018 (Allegato 2 - Impieghi).

Questi i punti salienti:

1) Vengono effettuate ulteriori Progressioni Economiche Orizzontali, con decorrenza dall’1.1.2022, a favore dei dipendenti, in possesso dell’anzianità nella posizione economica di almeno 24 mesi.

2) Indennità per turnazione (art. 23 CCNL 2016-2018). Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro, è corrisposta al personale turnista una indennità secondo quanto previsto all’art. 23 del CCNL 2016-2018; l’indennità è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno, alle condizioni ed importi di cui al citato art. 23, che si richiama integralmente per tutto quanto non disciplinato con il presente contratto integrativo. 

3) Indennità per la reperibilità (articolo 24 del CCNL 2016-2018). Per le aree di pronto intervento individuate dall’Amministrazione, per le quali è stato istituito il servizio di pronta reperibilità, è prevista una specifica indennità pari ad € 13,00 per 12 ore al giorno. Qualora la chiamata avvenga in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato, l’indennità è pari ad € 26,00. 

4) Indennità per condizioni di lavoro (articolo 70-bis del CCNL 2016-2018). In applicazione dell’art. 70-bis CCNL 2016-2018, è corrisposta un’unica “indennità per condizioni di lavoro” riferita ad attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) implicanti il maneggio valori. L’indennità spetta al personale, a tempo pieno o in part-time, individuato dai Responsabili delle Strutture, per le sole giornate nelle quali lo stesso è effettivamente adibito alle attività da remunerare e nelle quali la presenza in servizio presso la propria sede sia attestata dal sistema di rilevazione presenze e risulti pari ad almeno la metà dell’orario teorico giornaliero ordinario (ore 3,30), secondo le misure indicate nei seguenti commi.  Qualora in capo al dipendente risulti dovuta l’attribuzione di somme per più attività, tra quelle previste dal presente articolo, il complessivo importo corrisposto non potrà in alcun caso superare il limite di € 10,00 per giornata.  

E’ riconosciuta l’indennità implicante il maneggio valori in misura giornaliera di € 1,80 al personale che rivesta il ruolo di agente contabile e che svolga in via continuativa servizi che comportino maneggio di valori di cassa (denaro, valori bollati o simili), o che ne gestiscano la custodia.  Al fine di indennizzare i dipendenti che svolgono la propria attività rinunciando alla flessibilità di orario, in entrata o in uscita, vigente in Giunta regionale e in Consiglio regionale, è prevista l’indennità di disagio giornaliera di € 2,70 al personale, che, in relazione ad oggettive e motivate esigenze di servizio, connesse alla natura dell’attività assegnata e per una migliore organizzazione del lavoro, svolga, su richiesta del dirigente: a) l’attività lavorativa con articolazione oraria differente rispetto a quella prevista per la generalità dei dipendenti, accettando di fissare l’inizio del servizio in orario stabilito. L’indennità viene erogata se l’orario stabilito viene rispettato con una tolleranza di 10 minuti prima e dopo il medesimo; b) l’attività lavorativa in modo da garantire la continuità del servizio di segreteria di direzione, anche in ore tardo pomeridiane (dopo le 17,30 e dopo le 15,30 nella giornata breve).  

Al fine di indennizzare i dipendenti che svolgono la propria attività a contatto continuo con l’utenza, presso sportelli aperti al pubblico, anche in distacco, in considerazione delle situazioni di difficoltà, imbarazzo o comunque altre criticità derivanti dal contatto con l’utenza, è prevista l’indennità di disagio giornaliera di € 3,00. Gli sportelli regionali sono i seguenti: a) Ufficio relazioni con il Pubblico (URP); b) Centri per l’Impiego del Piemonte; c) Cassaintegrati; d) Sportelli regionali presso le Province del Piemonte e la Città Metropolitana di Torino; e) Difensore Civico. 

Al fine di indennizzare lo svolgimento delle seguenti attività, è riconosciuta l’indennità di disagio giornaliera di € 6,00, al personale regionale, addetto: a) al servizio di prima accoglienza dei visitatori e di sorveglianza svolto presso le sedi regionali (uscieri e custodi); per l’attività di coordinamento degli uscieri e commessi d’aula del Consiglio regionale l’indennità è maggiorata di ulteriori € 3,00; b) al rapporto con l’utenza svolta dagli addetti al centralino; per l’attività di coordinamento dei centralinisti l’indennità è maggiorata di ulteriori € 3,00; c) al magazzino, in considerazione dell’impegno fisico richiesto e per le peculiarità delle mansioni; d) al servizio di pronta reperibilità della Protezione civile (indennità non attribuibile nelle giornate per le quali viene corrisposta l’indennità di reperibilità). 

Al fine di indennizzare i dipendenti che svolgono, anche in telelavoro o lavoro agile, la propria attività presso l’Ufficio Master RAP della Giunta regionale e del Consiglio regionale, che prevede il rispetto di scadenze mensili, secondo il calendario predisposto dal CSI, per esigenze di funzionalità dei servizi relativi alle attività di acquisizione, elaborazione, consolidamento dei dati inerenti le presenze/assenze, nonché le attività afferenti alla gestione economica dei dati di variazione sugli stipendi mensili, inerenti l’inquadramento previdenziale, economico e fiscale, viene riconosciuta l’indennità di disagio giornaliera di € 6,00; 

E’ riconosciuta l’indennità di disagio giornaliera di € 10,00 al personale che abbia assicurato la propria attività presso le sedi della Unità di Crisi, costituita per l’emergenza sanitaria da Covid-19. 

E’ riconosciuta, fino alla cessazione del servizio, l’indennità di disagio giornaliera di € 10,00 al personale regionale, anche in telelavoro o lavoro agile, individuato a seguito di specifica ricerca di 5 professionalità interna, per lo svolgimento delle attività relative al c.d. numero verde Covid-19, secondo le rotazioni e coperture orarie previste e necessarie per lo svolgimento del servizio stesso. 

E’ riconosciuta l’indennità di rischio giornaliera di € 1,80 al personale addetto: a) alla guida degli automezzi per ogni giorno di effettivo svolgimento dell’attività, sino al raggiungimento del limite massimo di € 360,00 annui. 

E’ riconosciuta l’indennità di rischio giornaliera di € 6,00 al personale addetto: a) al Centro stampa della Giunta regionale e del Consiglio regionale, in considerazione dell’attività con macchine che creano microclima sfavorevole, del lavoro in piedi e della movimentazione carichi di media dimensione; b) in via continuativa alle attività di archivista presso archivi regionali esclusivamente cartacei di grandi dimensioni; c) in via continuativa alla guida di automezzi (indennità non attribuibile agli autisti ai quali viene riconosciuta l’indennità mensile di cui all’art. 8 del presente contratto integrativo). 

Le indennità di cui al presente articolo non possono essere attribuite per un numero di giorni inferiore a dieci nell’anno. 

5) Indennità per specifiche responsabilità (art. 70-quinquies, commi 1 e 2, del CCNL 2016-2018). Le indennità per specifiche responsabilità, di cui all’art. 70-quinquies, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018, sono riconosciute al personale a tempo indeterminato di categoria B, C e D che non risulti incaricato di posizione organizzativa, cui siano stati assegnati degli incarichi di rilevante complessità, tali da implicare una differenziazione significativa di responsabilità rispetto ai compiti ordinariamente svolti. 

Ai fini dell’individuazione e dell’attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità si individuano di seguito i criteri da seguire, facendo riferimento: - all’autonomia (o al grado di autonomia) nello svolgimento dell’incarico; - alla responsabilità in relazione agli obiettivi da perseguire e agli impegni richiesti dall’incarico; - alla responsabilità derivante dal coordinare un gruppo di lavoro; - alla responsabilità che implica la partecipazione a un gruppo qualificato chiamato a compiti specifici che non possono essere svolti da altri; - alla responsabilità derivante dalla complessità dell’incarico, dal punto di vista relazionale e di contatto con utenti interni ed esterni. 

In applicazione dei criteri di cui sopra si individuano le seguenti tipologie: a) incarichi implicanti responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione al ruolo, per i quali sono riconosciute le seguenti indennità: - componente ordinario squadra di sicurezza € 600,00; - componente coordinatore squadra di sicurezza della Giunta regionale € 750,00; - componente coordinatore squadra di sicurezza del Consiglio € 1.200,00; - RSPP del Consiglio regionale € 1.200,00; b) incarichi implicanti compiti di responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico, per i quali è riconosciuta un’indennità annua di € 350,00; c) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, per i quali è riconosciuta un’indennità annua di € 350,00; d) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale preposto all’attività di informazione e assistenza all’utenza nell’accesso alle procedure di conciliazione, di definizione e d'urgenza nella piattaforma ConciliaWeb, svolte anche in telelavoro o lavoro agile, nell’ambito delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, per i quali è riconosciuta un’indennità 6 annua di € 545,00. I compensi relativi a tale indennità sono finanziati con somme attribuite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e figurano all’interno delle risorse per il salario accessorio; e) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale impiegato per l’esposizione del gonfalone, di rilievo istituzionale e che attiene all’immagine dell’Ente, per i quali è riconosciuta un’indennità pari a € 550,00 e pari a € 3.000,00 in relazione rispettivamente al ruolo del Consiglio o della Giunta. In caso di necessità il massimale delle ore straordinarie a pagamento previste dal contratto può essere aumentato di ulteriori 30 ore; f) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate a personale specializzato e professionalmente formato impiegato nelle attività di supporto e assistenza strettamente connesse con il funzionamento delle sedute d’Aula del Consiglio regionale, caratterizzate da frequenza ed intensità di coinvolgimento nello svolgimento della prestazione e complessità della stessa, per i quali è riconosciuta un’indennità di € 1.500; g) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate a personale specializzato e professionalmente formato impiegato nelle attività di supporto e assistenza direttamente connesse con il funzionamento delle sedute d’Aula del Consiglio regionale, caratterizzate da frequenza di coinvolgimento nello svolgimento della prestazione e complessità della stessa, per i quali è riconosciuta un’indennità di € 1.000; h) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate a personale specializzato e professionalmente formato impiegato nelle attività di supporto e assistenza indirettamente connesse con il funzionamento delle sedute d’Aula del Consiglio regionale, in ragione della complessità della prestazione, per i quali è riconosciuta un’indennità di € 500; i) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate a personale specializzato e professionalmente formato impiegato in funzioni ispettive e/o di vigilanza per le quali è riconosciuta un’indennità di € 800, € 1.200, € 1.600, € 2.000, rispettivamente secondo lo svolgimento delle seguenti attività: - di accertamento di illeciti amministrativi (svolto anche in telelavoro o lavoro agile) con effetti sanzionatori; di auditor nell’ambito delle funzioni di “audit dei fondi europei”; - di redazione di verbali in seguito a sopralluoghi; - di redazione di verbali e trasmissione, ove necessario, all’autorità giudiziaria; - di agente e/o ufficiale di polizia giudiziaria; l) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale impiegato a supporto dell’attività defensionale svolta dagli avvocati del Settore “Avvocatura regionale”: € 1.000 per il personale di categoria B, € 1.200 per il personale di categoria C ed € 1.500 per il personale di categoria D senza posizione organizzativa. 4. Le indennità di specifica responsabilità sono riconosciute al personale, formalmente individuato e incaricato, che comunque sia stato presente in servizio per un periodo pari ad almeno 6 mesi (183 giorni solari). Costituiscono servizio, oltre ai giorni di presenza in sede, anche le assenze, congedi o aspettative che contribuiscono alla maturazione dell’anzianità. Le indennità sono parametrate alla percentuale di part-time e sono erogate l’anno successivo a consuntivo, fatta eccezione per quelle di cui alle lettere e), f), g), h) che possono essere erogate trimestralmente, in misura non superiore ai limiti previsti dal CCNL 2016-2018. 

Indennità al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio 1. Al personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in applicazione dell’art. 1, comma 8 bis della Legge regionale n. 39 del 1° dicembre 1998, viene corrisposta un’indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolte in condizioni particolarmente disagiate così come definito nell’allegato 4 al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale. 

Valorizzazione del merito e della produttività 

6) Premi correlati alla performance. In relazione a quanto previsto dall’art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.5.2018 e a fronte degli obiettivi attribuiti per l’anno di riferimento, il fondo viene integrato con apposite risorse variabili correlate al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

Le risorse destinate annualmente all’incentivazione della produttività dei dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 68, comma 3 del CCNL vigente, sono erogate in applicazione del sistema di valutazione e in relazione al raggiungimento degli obiettivi e alla qualità della performance individuale. 

Il sistema premiante prevede un’attribuzione a cascata degli obiettivi, in stretto collegamento con quanto previsto dal Piano integrato di attività ed organizzazione rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; questi ultimi, infatti, ricomprendono gli indirizzi strategici e prioritari, che vengono attribuiti come obiettivi anche di mantenimento ai direttori e, a cascata, tramite la procedura piani di lavoro, al personale dirigenziale e delle categorie. Art. 10 Correlazione tra compensi professionali degli avvocati e retribuzione di risultato 1. Ferma restando l’attribuzione dei compensi professionali per l’anno 2022 agli avvocati del Settore Avvocatura, la retribuzione di risultato spettante è attribuita, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera j) CCNL 21/5/2018, nella misura massima del 20% della quota teorica. 

7) Differenziazione del premio individuale Le parti convengono di confermare, per il 2022, l’applicazione dell’istituto di differenziazione del premio individuale di cui all’art. 69 del CCNL 2016-2018, introdotto nel contratto integrativo del 2019, con i medesimi importi teorici individuali, attribuendolo al 15% del personale non titolare di posizione organizzativa, che abbia conseguito le valutazioni più elevate (almeno punti 100 – 100 – 46 o equivalenti in relazione al sistema di valutazione). 

8) Personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Le parti concordano di distribuire il “premio di produttività per l’anno 2022” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato almeno pari ad un anno, così come disposto dalla D.G.R 7-4460 del 29 dicembre 2021, che modificava il Sistema di valutazione vigente, approvato con D.G.R. n. 24-5937 del 10.5.2013.  Al personale assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale nel corso del 2022, precedentemente in servizio con rapporto a tempo determinato e in assenza di soluzione di continuità, la produttività viene corrisposta per l’intero anno. 8 

9) Distribuzione risorse stabili non utilizzate nell’anno 2021. Le parti concordano di impiegare una quota del Fondo delle risorse decentrate dell’anno 2021 non utilizzate e confluite nel fondo anno 2022, per l’ammontare di € 1.200.000,00, destinata ad incrementare le premialità previste dal sistema di valutazione della performance in essere, per l’erogazione ai dipendenti delle categorie A, B, C e D non titolari di posizione organizzativa per un importo teorico, da riproporzionarsi in esito ai risultati ottenuti e da riferirsi al solo 2022, di € 700,00 lordi pro capite, quale misura di sostegno economico al reddito in questo periodo storico che vede un incremento significativo dell’inflazione e dei costi dell’energia a carico delle famiglie italiane.