28.12.2018 14:57
SINTESI DELLA NOTA A VERBALE UNITARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO CATEGORIE 2018
L‘Amministrazione regionale ha approvato la costituzione del Fondo 2018, come procedura a suo carico, prima della conclusione della contrattazione decentrata, senza tenere conto delle osservazioni avanzate dalle Organizzazioni sindacali e condizionando in tal modo la trattativa.
L‘Amministrazione regionale non ha peraltro rispettato l’intesa con le OO.SS. del 18 dicembre 2017, che prevedeva per l'equiparazione degli EX PROVINCIALI un’integrazione del fondo per il salario accessorio di euro 7.102.213,00 (più oneri accessori). L'Amministrazione ha aggiunto soltanto euro 4.259.309,00.
Le formule per il conteggio utilizzato sono estremamente penalizzanti per il personale regionale e non corrisponde a quanto indicato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 800, né a quanto indicato nella relazione tecnico/illustrativa al DPCM previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Secondo i dati forniti dagli uffici regionali, il differenziale, con riferimento all’anno 2016, tra il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del personale regionale “storico”, euro 14.872,80, ed il valore medio pro-capite del trattamento accessorio del personale trasferito, euro 5.715,86, ammonta ad euro 9.156,94.
Detto valore, moltiplicato per il numero di unità di personale trasferito, pari a 764, dà un importo di molto superiore a quello di euro 4.259.308,81 calcolato da codesta Amministrazione.
Anche calcolando la differenza con il personale cessato che, peraltro, già nel corso del 2018 si è provveduto a sostituire almeno parzialmente, l’importo appare significativamente sottodimensionato.
Nella quantificazione del tetto del Fondo 2018 non si è, inoltre, tenuto conto di quanto previsto dall’art.11 del recente D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” che prevede che il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non operi con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico.
Dal tetto del fondo devono, inoltre, essere escluse le risorse definite in attuazione di specifiche disposizioni di Legge.
Si ribadisce che l’art. 7 del CCNL Funzioni locali 2016-2018 prevede che tra le materie oggetto di contrattazione alle lettera u) ci sia l’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell’osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all’art.67.
L’incremento del fondo delle PO da euro 17.104.417,00 (anno 2018) a euro 18.678.000,00 per il 2019 inserito nel Contratto decentrato 2018 al primo comma del punto 5) “Area delle Posizioni Organizzative”, deve essere oggetto di specifico accordo nell’ambito della contrattazione complessiva del fondo per l’anno 2019.
Il fatto costituisce violazione alle regole del CCNL.