I sindacati uniti contro le politiche della Regione...
QUESTA LA LETTERA CONGIUNTA DI CSA - CGIL - CISL - UIL - UGL ED RSU ENTE REGIONE PIEMONTE INVIATA A CHIAMPARINO E BOETI
Come è noto, l’articolo 10 del vigente CCNL impronta il sistema delle relazioni sindacali a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
Nel rispetto dei suddetti principi, si ricorda che entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
In relazione ai contenuti contrattuali, si ricorda, tra l’altro, che l'ente è tenuto sia a costituire la propria delegazione datoriale di cui all’art. 7, comma 3 del CCNL entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto di che trattasi (la delegazione di che trattasi è stata assunta con DGR n. 27-6968 del 1.06.2018) sia a convocare la delegazione sindacale, di cui all'art. 7, comma 1 del CCNL per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2 dell’art. 7 del CCNL, la propria delegazione.
Giova inoltre ricordare che il CCNL FPL 2016-2018, all’art. 4 – Informazione – testualmente riporta quanto segue:
1. L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell’ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L’informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7, comma 2 di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
L'articolo 5 del CCNL è inoltre esaustivo in merito ai rapporti tra le parti afferenti la tematica degli incarichi di posizione organizzativa.
Infatti, ai sensi del comma 2 dell’articolo succitato, il CONFRONTO deve essere attivato, tra l’altro, sui seguenti aspetti:
(omissis)
c) l’individuazione dei profili professionali;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
e) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative, ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
(omissis)
Tale CONFRONTO non può essere, peraltro, superiore a 30 giorni dalla formale comunicazione dell'inizio dello stesso.
L’articolo 7 del CCNL prevede che la CONTRATTAZIONE collettiva integrativa si svolga, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL sui temi riportati al comma 3 del medesimo articolo, tra i quali ricordiamo la lettera v) del comma 4 che recita testualmente:
v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
Il comma 5 dell’articolo 8 dispone, inoltre, che “Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all’art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”
Il CCNL prevede, inoltre, la partecipazione quale elemento di relazione tra le parti finalizzata ad, instaurare forme costruttive di dialogo, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
In relazione a quanto sopra esposto, considerato che dall’entrata in vigore del nuovo CCNL l’operato della delegazione trattante di parte datoriale ha avuto comportamenti difformi dalle regole contrattuali succitate, con la presente si invita codesta Amministrazione a rispettare i dettati contrattuali sopra esposti.
A tal fine si chiede infine un urgente incontro con le SS.LL. volto ad un chiarimento politico tra le parti in merito all’applicazione delle nuove regole contrattuali.
Si resta in attesa di riscontro.