Lettera inviata ai Direttori del Personale della Giunta Regionale (M.G. Ferreri) e del Consiglio Regionale (M. Pantè) in data 1 luglio 2013.

05.07.2013 17:17

Con la sentenza n. 130 del 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 aprile 2011, n. 7, rilevando l’eccesso di competenza legislativa consistito nell’avere derogato ad una norma statale di coordinamento della finanza pubblica.

L’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» dispone che: «La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».

La disposizione legislativa introduce l’istituto della illegittimità costituzionale consequenziale in forza del quale la Corte costituzionale, oltre i limiti della impugnazione, può dichiarare la illegittimità di leggi o atti aventi forza di legge la cui applicazione sia logicamente connessa a quella delle norme da essa censurate.Poiché l’illegittimità consequenziale  rappresenta una estensione dell’effetto di annullamento della sentenza di accoglimento della Corte, il legislatore ha stabilito che essa non possa essere dedotta in via interpretativa utilizzando lo strumento della interpretazione sistematica o analogica. 

La illegittimità consequenziale deve essere espressamente dichiarata dalla stessa Corte costituzionale. In mancanza di tale dichiarazione la pronuncia della Corte stende i suoi effetti sulla sola legge oggetto del suo giudizio. Di là da questa considerazione si consideri inoltre che la giurisprudenza della Consulta mostra come la illegittimità consequenziale si regga sulla connessione logica tra la norma impugnata e quelle cui la illegittimità stessa si estende.

Sulla base di queste considerazioni suesposte la situazione occupazionale verificatesi in Consiglio Regionale appare anomala. Così come gli indirizzi e le soluzioni consequenziali adottate dalla Giunta Regionale necessitano di chiarimenti. 

Da qui la nostra richiesta di addivenire ad uno specifico incontro sul tema, al fine di tutelare il livello occupazione di decine di lavoratrici e lavoratori coinvolti dalle problematica in essere. Restando in attesa di un cortese riscontro alla presente, si porgono cordiali saluti.

Segreteria Confederale - CISAL Torino - Luigi SERRA