Cumulo ed assicurazione... no grazie!!!
L'ARAN afferma che un accordo decentrato può prevedere una decurtazione delle somme attribuibili a titolo di produttività individuale a quei dipendenti che percepiscono compensi incentivanti erogati ai sensi della legge 109 del 1994 (ora D.Lgs. n. 163/2006) o dell’art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 446/1997.
In materia di cumulo di trattamenti economici, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità “accessorie”, purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, come previste e disciplinate dalla contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
Pertanto, si può ragionevolmente escludere o limitare la possibilità di cumulo nel caso che la produttività individuale e collettiva, ai fini dell’erogazione del relativo compenso, sia connessa alla valutazione di progetti o di attività del dipendente che ricomprendano anche quelle di cui alla legge n. 109/1994 o all’art. 59, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 446/1997, per le quali percepisce gli specifici compensi stabiliti da tali fonti legislative;
Altro aspetto da considerare è il quantum di partecipazione del lavoratore ai progetti o programmi di attività ed alle caratteristiche dei criteri di valutazione della stessa adottati dall’ente; è indubbio che lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 109/1994 (ora D.Lgs. n. 163/2006) o all’art. 59, comma 1, lett.p), del D.Lgs.n.446/1997, può incidere riduttivamente su quelle connesse ai progetti o ai programmi di produttività.
Sempre l'ARAN solleva molte perplessità sulla possibilità di prevedere la copertura assicurativa a favore di dipendenti di categoria C per i rischi connessi ad attività di progettazione.
La vigente disciplina contrattuale (art.43 del CCNL del 14.9.2000) in materia di copertura assicurativa prende in considerazione come destinatari delle sue prescrizioni solo i lavoratori titolari di posizione organizzativa e che, conseguentemente, si è sempre escluso che la suddetta disciplina potesse essere estesa, come regolamentazione generale, anche al restante personale incaricato della progettazione interna. Pertanto, la possibilità di procedere al stipulazione di tale polizza deve essere verificata alla luce di eventuali norme di legge che espressamente la prevedano.