CSA n. 12
In merito al documento redatto dall'Amministrazione in merito al NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI DEI DIPENDENTI (PRODUTTIVITA'), il CSA ha prodotto le seguenti osservazioni:
1) Capitolo 4.
Secondo comma. La dizione: "… per un periodo pari ad almeno un terzo dell'anno di riferimento corrispondente a 90 giorni solari".
Ma un terzo di anno solare non fa 120 giorni?
2) Capitolo 5
I pesi (%) dei 3 fattori previsti per i FATTORI 1-2 e 3 valevoli per i titolari di PO e non titolari sono troppo poco differenziati tra loro.
Si ricorda che le responsabilità assegnate ai titolari di PO ed non titolari sono molto differenti.
La sommatoria delle prime 2 performance fa sempre 70% e la qualità/comportamento org.vo è 30% sempre.
Questo è sbagliato perchè mentre va bene per le P.O. (vincolate al raggiungimento di obiettivi avendo una notevole componente di ruolo "discrezionale") non può andare bene per quei lavoratori la cui prestazione ha una notevole componente di ruolo "prescritto" e quindi non possono incidere direttamente sulle modalità con cui si vengono a gestire/raggiungere gli obiettivi.
3) Capitolo 9.1
I fattori di valutazione non possono essere identici per i titolari di PO ed non titolari. Anche in questo caso vi sono attività che i non titolari di PO non svolgono. Si propone una riduzione di fattori per i non titolari di PO. Nel caso in cui non si differenziassero “ad esludendum” tali fattori l’Amministrazione dovrebbe spiegare come, a parità di lavoro, vi sono dipendenti con PO ed altri no.
4) Capitolo 10.3
Il Responsabile è, per legge il DIRIGENTE. occorre quindi togliere, nel primo comma, l'ambiguità dell'individuazione direttore/dirigente. Il Direttore interviene solo in caso vacanza del Capo Settore vedasi penultimo capoverso dove si esplicita che .." In caso di vacanza del Responsabile di Settore, il compito di effettuare la valutazione delle prestazioni del personale assegnato viene affidato al Direttore" .
5) Capitolo 11.1.
Si enfatizza CORRETTAMENTE, la necessità di acquisire la firma per CONDIVISIONE del singolo dipendente in fase di assegnazione.
Da qui parte tutto il processo di valutazione ed è FONDAMENTALE chiarire da subito cosa accade se la FIRMA è messa fuori tempo di procedura, per responsabilità non imputabili al dipendente.
In questo caso l'intero processo di valutazione verrebbe inficiato. In questo caso il Dirigente deve “pagare” la colpa, fatte salve le spettanze del dipendente.
6) D - Area Gestionale
Con riferimento al punto 9. Negoziazione, terminare la seconda alinea dopo la parola: ”appartenenza.”
La nuova dizione diventa:
Capacità di contribuire alla conclusione di una trattativa utile per la struttura di appartenenza.
(poniamo ad es. che si debba effettuare un’istruttoria conseguente ad una norma che stabilisce che si deve verificare la corretta classificazione di un sito, poniamo anche che tale sito, diversamente da quanto proposto dall’Ente che ha predisposto il piano, risultasse soggetto ad elevata pericolosità, e quindi non edificabile. Il conseguente parere negativo sarebbe in contrasto con l’aspettativa delle seguenti tipologie di interlocutori: proprietà, impresa di costruzioni, tipo di amministratore che ritiene che l’unica valorizzazione possibile per un terreno sia l’edificazione).
7) Capitolo 11.5
a) Si chiede di poter ricorrere alla Commissione paritetica mista , sé la riduzione è superiore al 70%.
b) Si chiede di aumentare i componenti della commissione paritetica.
c) Si chiede di poter ammettere il ricorso al Direttore qualora la riduzione superi il 21% (senza bloccarla all’80%).
si chiede inoltre di cassare tutte le dizioni che alla voce: INDIVIDUAZIONE DELLE ASSENZE, poste in salvaguardia dal CCNL o da Leggi speciali.