Corso per posizioni organizzative e chiusure del 16/8 e 27/12. Richiesta rimozione discriminazioni

05.08.2019 17:31
QUESTA LA NOTA A FIRMA CSA - RSU - ALTRE OO.SS. INVIATA ALL'ASSESSORE GABUSI.
 
Con riferimento alla nota pervenuta (non ancora a tutti) tramite email da parte di formazione.personale@regione.piemonte.it, riguardante l'avvio di una attività formativa per gli incaricati di PO, si rileva che il corso di che trattasi ha carattere obbligatorio per le PO fino a 55 anni, facoltativo per chi ha da 56 anni in su. Inoltre è inibita l'iscrizione alle prime sei edizioni attualmente in calendario a coloro per i quali
detta formazione risulterebbe facoltativa.
Si rileva nel metodo utilizzato una discriminazione in base all'età ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.lgs n.165/2001, ragione per cui si chiede di rimuovere il vincolo all'iscrizione posto sulle sei edizioni programmate.
 
Le nuove PO, così come definite all'art. 13 CCNL FPL 21.05.2018, modificano le loro attribuzioni, come si evince dal regolamento che codesta amministrazione ha adottato con D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018 in ossequio al dettato contrattuale, progettando le stesse sulla base di una rilevazione micro-organizzativa ed attribuendo loro funzioni in molti casi diversi dalla precedente regolamentazione e configurazione.
 
Inoltre, l'art. 49-ter del CCNL FPL in questione al comma 8 riporta:
 
"Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma."
 
Stante quanto sopra esposto, si rileva l'assoluta ininfluenza del dato anagrafico al fine di formare al ruolo il personale incaricato di PO, pertanto non ha alcuna fondatezza l'apporre un limite d'età per la partecipazione o meno al corso.
 
Si coglie l'occasione per rammentare la necessità di elaborare quanto prima un piano formativo per il personale delle categorie dell'Ente, alla luce del contenuto del comma 12 dello stesso art. 49-ter che finanzia le attività di formazione provvedendo ad utilizzare una quota annua non inferiore all’1% del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
 
Per le medesime considerazioni di cui sopra, si rileva che, stante le indicazioni ricevute con la circolare “Chiusura degli uffici del ruolo della Giunta regionale nei giorni del 16 agosto e del 27 dicembre 2019 , tutti i dipendenti devono poter usufruire del codice 7001V, equivalente a mezza giornata di ferie della durata di 4 ore, al fine di evitare ulteriori gravi discriminazioni.
 
Certi che quanto prima giungerà nota correttiva nella direzione dagli scriventi auspicata, si porgono distinti saluti.
IlCon riferimento alla nota pervenuta (non ancora a tutti) tramite email da parte di
formazione.personale@regione.piemonte.it, riguardante l'avvio di una attività formativa per gli incaricati di PO,
si rileva che il corso di che trattasi ha carattere obbligatorio per le PO fino a 55 anni, facoltativo per chi ha da
56 anni in su. Inoltre è inibita l'iscrizione alle prime sei edizioni attualmente in calendario a coloro per i quali
detta formazione risulterebbe facoltativa.
Si rileva nel metodo utilizzato una discriminazione in base all'età ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.lgs
n.165/2001, ragione per cui si chiede di rimuovere il vincolo all'iscrizione posto sulle sei edizioni programmate.
Le nuove PO, così come definite all'art. 13 CCNL FPL 21.05.2018, modificano le loro attribuzioni, come si
evince dal regolamento che codesta amministrazione ha adottato con D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018
in ossequio al dettato contrattuale, progettando le stesse sulla base di una rilevazione micro-organizzativa ed
attribuendo loro funzioni in molti casi diversi dalla precedente regolamentazione e configurazione.
Inoltre, l'art. 49-ter del CCNL FPL in questione al comma 8 riporta:
Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei
fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico
di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza
con il presente comma.
Stante quanto sopra esposto, si rileva l'assoluta ininfluenza del dato anagrafico al fine di formare al ruolo il
personale incaricato di PO, pertanto non ha alcuna fondatezza l'apporre un limite d'età per la partecipazione o
meno al corso.
Si coglie l'occasione per rammentare la necessità di elaborare quanto prima un piano formativo per il
personale delle categorie dell'Ente, alla luce del contenuto del comma 12 dello stesso art. 49-ter che finanzia
le attività di formazione provvedendo ad utilizzare una quota annua non inferiore all’1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Per le medesime considerazioni di cui sopra, si rileva che, stante le indicazioni ricevute con la circolare
“Chiusura degli uffici del ruolo della Giunta regionale nei giorni del 16 agosto e del 27 dicembre 2019 , tutti i
dipendenti devono poter usufruire del codice 7001V, equivalente a mezza giornata di ferie della durata di 4
ore, al fine di evitare ulteriori gravi discriminazioni.
Certi che quanto prima giungerà nota correttiva nella direzione dagli scriventi auspicata, si porgono distinti
saluti.
IlOGGETTO: Corso per posizioni organizzative e chiusure del 16/8 e 27/12. Richiesta rimozione
discriminazioni
Con riferimento alla nota pervenuta (non ancora a tutti) tramite email da parte di
formazione.personale@regione.piemonte.it, riguardante l'avvio di una attività formativa per gli incaricati di PO,
si rileva che il corso di che trattasi ha carattere obbligatorio per le PO fino a 55 anni, facoltativo per chi ha da
56 anni in su. Inoltre è inibita l'iscrizione alle prime sei edizioni attualmente in calendario a coloro per i quali
detta formazione risulterebbe facoltativa.
Si rileva nel metodo utilizzato una discriminazione in base all'età ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.lgs
n.165/2001, ragione per cui si chiede di rimuovere il vincolo all'iscrizione posto sulle sei edizioni programmate.
Le nuove PO, così come definite all'art. 13 CCNL FPL 21.05.2018, modificano le loro attribuzioni, come si
evince dal regolamento che codesta amministrazione ha adottato con D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018
in ossequio al dettato contrattuale, progettando le stesse sulla base di una rilevazione micro-organizzativa ed
attribuendo loro funzioni in molti casi diversi dalla precedente regolamentazione e configurazione.
Inoltre, l'art. 49-ter del CCNL FPL in questione al comma 8 riporta:
Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei
fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico
di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza
con il presente comma.
Stante quanto sopra esposto, si rileva l'assoluta ininfluenza del dato anagrafico al fine di formare al ruolo il
personale incaricato di PO, pertanto non ha alcuna fondatezza l'apporre un limite d'età per la partecipazione o
meno al corso.
Si coglie l'occasione per rammentare la necessità di elaborare quanto prima un piano formativo per il
personale delle categorie dell'Ente, alla luce del contenuto del comma 12 dello stesso art. 49-ter che finanzia
le attività di formazione provvedendo ad utilizzare una quota annua non inferiore all’1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Per le medesime considerazioni di cui sopra, si rileva che, stante le indicazioni ricevute con la circolare
“Chiusura degli uffici del ruolo della Giunta regionale nei giorni del 16 agosto e del 27 dicembre 2019 , tutti i
dipendenti devono poter usufruire del codice 7001V, equivalente a mezza giornata di ferie della durata di 4
ore, al fine di evitare ulteriori gravi discriminazioni.OGGETTO: Corso per posizioni organizzative e chiusure del 16/8 e 27/12. Richiesta rimozione
discriminazioni
Con riferimento alla nota pervenuta (non ancora a tutti) tramite email da parte di
formazione.personale@regione.piemonte.it, riguardante l'avvio di una attività formativa per gli incaricati di PO,
si rileva che il corso di che trattasi ha carattere obbligatorio per le PO fino a 55 anni, facoltativo per chi ha da
56 anni in su. Inoltre è inibita l'iscrizione alle prime sei edizioni attualmente in calendario a coloro per i quali
detta formazione risulterebbe facoltativa.
Si rileva nel metodo utilizzato una discriminazione in base all'età ai sensi dell’art. 7 comma 1 del d.lgs
n.165/2001, ragione per cui si chiede di rimuovere il vincolo all'iscrizione posto sulle sei edizioni programmate.
Le nuove PO, così come definite all'art. 13 CCNL FPL 21.05.2018, modificano le loro attribuzioni, come si
evince dal regolamento che codesta amministrazione ha adottato con D.G.R. n. 17-7819 del 9 novembre 2018
in ossequio al dettato contrattuale, progettando le stesse sulla base di una rilevazione micro-organizzativa ed
attribuendo loro funzioni in molti casi diversi dalla precedente regolamentazione e configurazione.
Inoltre, l'art. 49-ter del CCNL FPL in questione al comma 8 riporta:
Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei
fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. In sede di organismo paritetico
di cui all’art. 6, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza
con il presente comma.
Stante quanto sopra esposto, si rileva l'assoluta ininfluenza del dato anagrafico al fine di formare al ruolo il
personale incaricato di PO, pertanto non ha alcuna fondatezza l'apporre un limite d'età per la partecipazione o
meno al corso.
Si coglie l'occasione per rammentare la necessità di elaborare quanto prima un piano formativo per il
personale delle categorie dell'Ente, alla luce del contenuto del comma 12 dello stesso art. 49-ter che finanzia
le attività di formazione provvedendo ad utilizzare una quota annua non inferiore all’1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materie. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti
dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Per le medesime considerazioni di cui sopra, si rileva che, stante le indicazioni ricevute con la circolare
“Chiusura degli uffici del ruolo della Giunta regionale nei giorni del 16 agosto e del 27 dicembre 2019 , tutti i
dipendenti devono poter usufruire del codice 7001V, equivalente a mezza giornata di ferie della durata di 4
ore, al fine di evitare ulteriori gravi discriminazioni.