Bisogna sapere che...
A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l'intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.
La pensione di vecchiaia, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire dal 1° gennaio 2012 si conseguirà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66 anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.
Sempre da gennaio 2012 per le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata, l’età pensionabile è fissata a 63 anni e 6 mesi e per il 2018 a 66 anni di età.
Le donne del settore pubblico iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.
Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.
Tutti, uomini e donne, devono avere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni. Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA |
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Anno |
Uomini |
Donne |
2012 |
42 anni e 1 mese |
41 anni e 1 mese |
2013 |
42 anni e 5 mesi |
41 anni e 5 mesi |
2014 |
42 anni e 6 mesi |
41 anni e 6 mesi |
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).
Per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non e', invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.