Assenze per visite mediche...

01.05.2015 14:33

ATTENZIONE - ATTENZIONE

DOPO LA FERMA POSIZIONE DEL CSA GLI UFFICI PREPOSTI DEL PERSONALE HANNO PRODOTTO LA TANTO ATTESA CIRCOLARE CHE RIPRISTINERA' DAL 1 MAGGIO 2015 I PERMESSI, IL TUTTO IN ATTESA DELL'ACCORDO NAZIONALE DI RIFERIMENTO.

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Assenze per visite mediche, terapie e visite specialistiche: la situazione dopo la sentenza del TAR che annulla la circolare 2/2014 della Funzione Pubblica.

QUESTA LA SITUAZIONE:

Il TAR del Lazio (sentenza 5714, pubblicata il 17.4.2015) ha annullato la circolare 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.

Nella sentenza si affermano alcuni punti molto importanti:

- i permessi che il contratto ha previsto ad altro scopo (motivi personali o di famiglia), così come i permessi brevi o le ferie, non vanno obbligatoriamente utilizzati (come affermato nella circolare 2/14) per giustificare assenze che hanno a che fare con la prevenzione della salute o con la malattia;

- questi permessi per visite mediche, quando non sono direttamente riconducibili alla malattia in quanto tale, sono comunque un diritto sancito dalla legge;

- la sede legittima per regolare la materia è quella contrattuale, così come riconosciuto implicitamente dallo stesso atto d’indirizzo emanato dal Dipartimento della funzione Pubblica all’Aran.

Il Tar conferma integralmente la tesi sostenuta dai sindacati, ovvero che:

- la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici il diritto a fruire di permessi retribuiti quando tali visite non siano immediatamente riconducibili a malattia. Dunque la legge ha introdotto una nuova fattispecie di permesso retribuito ed ha stabilito come lo stesso debba essere giustificato;

- questi permessi retribuiti, quindi, non devono rientrare nei limiti quantitativi previsti dai contratti per tutte le altre tipologie di permesso (o alle stesse ferie) e per altro scopo (per “motivi personali”, 3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07), né nei limiti dei permessi brevi (art. 16 del CCNL/07). Dunque si tratta di permessi aggiuntivi, cosi come sono da tempo aggiuntivi altri permessi previsti da specifiche norme di legge (ad esempio per la donazione del sangue);

- nell’accordo quadro da stipulare all’Aran si stabilirà se tali permessi andranno “computati nel limite massimo di comporto della malattia”, o meno, ma certamente, a nostro avviso, senza essere sottoposti alle decurtazioni di legge previste in caso di malattia breve.

Questa sentenza rende nulli anche tutti gli atti compiuti dall’amministrazione, in attuazione della circolare 2,  laddove avessero “trasformato d’ufficio” le richieste di assenze per malattia da parte dei lavoratori in permessi retribuiti ai sensi dell’art. 15 comma 2 (e non comma 7) del CCNL/07, o in permessi brevi ai sensi dell’art. 16 sempre del CCNL/07, o in ferie ai sensi dell’art. 13, compromettendo di fatto la possibilità di fruizione di questi permessi per gli scopi previsti nel contratto stesso. 

IL CSA HA CHIESTO ALL'AMMINISTRAZIONE L'IMMEDIATO RIPRISTINO DEI PERMESSI.