Anche il C.U.G. denuncia...

02.02.2017 08:53

Cosa è il C.U.G.. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni' (C.U.G.)  opera all'interno delle Amministrazioni al fine di garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne nonché l'assenza di ogni forma di discriminazione e di violenza, diretta e indiretta, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

IL C.U.G. ha composizione paritetica e ha assunto – unificandole - tutte le funzioni che la legge, i contratti collettivi e altre disposizioni attribuivano ai Comitati Pari Opportunità e Mobbing.

Costituito ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.165/2001 (come modificato dall'art.21, comma 1, della legge 4 novembre 2010 n.183)

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LA LETTERA ALL'AMMINISTRAZIONE

A fronte di numerose segnalazioni ricevute daicolleghi e dalle colleghe, in relazione al tema indicato in  oggetto,  lo  scrivente  CUG  ribadisce  le  osservazioni  evidenziate  con  la  Nota  Prot.  n.  8/CUGdel 14 aprile 2014.

il  Sistema  di  Valutazione,  così  come nelle  intenzioni  del  legislatore,  è  da  intendersi  come sistema  “premiante”  (cfr.  punto  2  del  “Sistema”);  non  pare  sia  questa  l’interpretazione  che   ispira questa Amministrazione.

Dalle  informazioni  pervenuteci  in  questi  giorni  sembrerebbe  che  il  Sistema  di  Valutazione venga concepito con un forte vulnus nei confronti del personale e della Dirigenza.

Si  sottolinea,  in  particolare,  la  necessità  di legittimare  la  libertà  del  dirigente  di  poter attribuire  il  massimo  punteggio,  se  lo  ritiene  opportuno,  anche  a  tutti/e  i/le  collaboratori/trici  o, comunque,  di  creare  un  percorso,  sebbene  con  tempi  diversi,  volto  a  dare  a  tutti/e  i/le  dipendenti l’opportunità  di  raggiungere  il  massimo  della  valutazione,  come,  peraltro,  previsto  al  punto  8  - “Competenze e comportamenti professionali” - del Sistema di Valutazione delle prestazioni individuali

dei dirigenti.

I Sistemi di valutazione dei/delle dipendenti,dei/delle dirigenti e dei/delle direttori/direttrici,

sono costruiti con un “criterio a cascata”; pertanto non è chiaro come possano esistere situazioni in cuiil/la  dirigente  o  il/la  direttore/direttrice  abbiano  il  massimo  della  valutazione  quando  nessuno  o  solo alcuni dei/delle collaboratori/trici lo abbia raggiunto, soprattutto in relazione agli obiettivi fissati.

La  decisione,  adottata  di  definire, a  priori  ed  al  momento  della  valutazione  finale,  una percentuale di persone a cui assegnare un punteggiopenalizzante, inferiore a quello massimo previsto dal “Sistema”, si ritiene di dubbia legittimità.

A questo si aggiunga che non sono stati rispettati da molti/e valutatori/trici tutti ipassaggi

previsti  dal  “Sistema”  (riunione  plenaria  di  direzione  –  riunione  plenaria  di  settore  –  colloqui individuali) per i tre segmenti: iniziale – intermedio – finale, descritti nel “Sistema” – (cf. punto 11) e che  non  sono  stati  motivati,  circostanziati  e  contestualizzati  gli  eventuali  scostamenti,  non  dando quindi di fatto ai/alle dipendenti la possibilità di recuperare eventuali valutazioni negative.

Si  segnala  inoltre  la  necessità,  di  porre  particolare  attenzione  alla  valutazione  dei/lle

portatori/trici  di  disabilità  che  non  devono  subire trattamenti  discriminatori  in  ragione  della  loro condizione; si rammenta infatti che il grado di “performance” deve  essere valutato anche in relazione al  proprio  “status”  e  non  solo  in  base  alla  categoria;  dove  il  termine  “status”  non  è  di  per  sé  una situazione giuridica soggettiva, ma una qualità giuridica da cui può derivare l'attribuzione di situazioni

giuridiche soggettive.

Va usato quindi per riferirsi alla posizione di un soggetto di diritto rispetto a un determinato

gruppo sociale nell'ambito di un ordinamento giuridico.

L’attenzione,  rivolta  ai  soggetti  portatori  di  disabilità,  deve  già  risultare  dagli  obiettivi

assegnati  tenendo  conto  delle  singole  casistiche  che  necessariamente  esulano  dagli  altri  casi  di  pari categoria (art. 13, c. 8 del Codice di comportamento).

Preme  rimarcare  che  criteri  trasparenti  e  percorsi  evidenziabili  ed  equilibrati,  costituiscono elemento  fondamentale  per  la  diffusione  di  un  clima di  “benessere  organizzativo”  e  di  “politiche antidiscriminatorie”, come riportato negli artt. 13, c. 13 e art. 16 del Codice di condotta redatto dalla medesima Amministrazione che ora propone soluzioni alquanto diverse da quanto formalizzato.

Si  rammenta  che  su  tali  temi lo  scrivente  ha l’obbligo  di  verifica,  come  indicato  al  punto  3.2 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - “Linee guida sulle modalità di funzionamento

dei  “Comitati  Unici  di  Garanzia  per  le  pari  opportunità, la  valorizzazione  del  benessere  di  chi  lavora e contro le discriminazioni - art. 21 legge 4 novembre 2010 n, 183”.