... 18 ... il pensiero di Renzi...
Riportiamo il video dell'intervento di Matteo RENZI effettuato nel corso della Direzione del PD il giorno 29.09.2014:
...sentite invece cosa ne pensa Massimo D'ALEMA:
www.partitodemocratico.it/doc/272090/direzione-pd-intervento-di-massimo-dalema.htm
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L'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, nel diritto del lavoro italiano fa riferimento all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", nota appunto come statuto dei lavoratori.
Esso costituisce applicazione della cosiddetta tutela reale disciplinando in particolare il caso di licenziamento illegittimo (ovvero effettuato senza comunicazione dei motivi, ingiustificato o discriminatorio) di un lavoratore.
Ambito di applicazione
Riguarda:
- le unità produttive con più di 15 dipendenti (5 se agricole);
- le unità produttive con meno di 15 dipendenti (5 se agricole) se l'azienda occupa nello stesso comune più di 15 dipendenti (5 se agricola), suddivise in più unità;
- le aziende con più di 60 dipendenti.
L'insussistenza del fatto, e la possibilità di reintegrazione, non concerne la condotta materiale, ma il "fatto giuridico".
Ovvero, è il giudice che deve valutare se un determinato comportamento del lavoratore è giuridicamente rilevante e reca le conseguenze di legge. Ciò deriva:
- dal proporzionalismo fra gravità del fatto e pena, fondante e imprescindibile nel diritto penale, così come criterio di determinazione di una sanzione amministrativa nel diritto civile. Oltre a valere come criterio per le sanzioni decise da un giudice o da un altro potere pubblico, è pacifico che valga per sanzioni inflitte fra privati (potere disciplinare del datore di lavoro), di cui un giudice è chiamato a valutare la legittimità;
- dalla previsione, operata della riforma del lavoro Fornero (legge 28 giugno 2012, n. 92), di applicare il licenziamento in extrema ratio, e la sanzione più conservativa e favorevole al dipendente fra quelle relative alle condotte tipizzate nei contratti collettivi e nei codici etici o disciplinari aziendali;
- anche in assenza di una previsione di legge esplicita in merito, resterebbe il valore legale e l'esigibilità giudiziale di tutti i contratti o atti scritti inerenti al rapporto di lavoro (quali sono i contratti collettivi e i regolamenti aziendali).
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